Assofin è l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia. Nasce nel gennaio 1992 su iniziativa di nove soci fondatori attivi nei comparti del credito al consumo e immobiliare. Nel corso degli anni la compagine associativa cresce rapidamente fino a raggiungere gli attuali 64 associati che da soli coprono la larga maggioranza del mercato del credito al consumo, nonché una fetta significativa del mercato dei finanziamenti immobiliari erogati da intermediari specializzati.
Le Associate sono tutte emanazione di grandi società, di gruppi industriali o bancari sia italiani che stranieri. Sono tutte di primaria importanza tanto in termini di attività che di quote di mercato. Hanno una tradizione pluriennale di operatività nel settore e una solida compagine azionaria alle spalle che è garanzia di serietà e di affidabilità.
Nel rappresentare le proprie Associate Assofin - associata all'ABI (Associazione Bancaria Italiana), nel cui Consiglio opera insieme ad altre Associazioni - contribuisce a nominarne un rappresentante. Attiva anche a livello internazionale, Assofin è membro di Eurofinas, la Federazione europea delle società finanziarie che riunisce 17 associazioni nazionali del settore.
Obiettivo di Assofin è essere un momento d’incontro e di coordinamento degli operatori del settore.
Gli scopi principali sono:
Coordinamento
In seno ad Assofin si realizzano iniziative comuni, vengono fissati principi di carattere deontologico, si creano occasioni di scambio di esperienze e di individuazione di rilevanti problematiche comuni.
Rappresentanza
Assofin rappresenta le istanze delle Associate nelle sedi competenti e promuove un confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi.
Informazione
Assofin produce e mette a disposizione degli associati un patrimonio di informazioni di natura statistica (Osservatorio Assofin) riguardanti l'andamento dei comparti di interesse. Inoltre fornisce ai suoi membri una serie di servizi di informazione giuridica, fiscale, amministrativa e di consulenza su materie di interesse comune attraverso le proprie Commissioni interne e l'ausilio di professionisti e consulenti.
L’Associazione è inoltre impegnata a contribuire alla trasparenza e alla migliore conoscenza del comparto del credito alla famiglia; essa si propone come costante riferimento informativo per i clienti e per la stampa mettendosi a disposizione per affrontare eventuali problemi e controversie di carattere generale e per fornire approfondimenti e chiarimenti.
A tale scopo ha promosso alcune iniziative ispirate a principi di trasparenza e chiarezza nei confronti dei consumatori (Monitorata, Alla Pari, Cosa fare in caso di difficoltà).
Requisiti di ammissione
Gli associati possono essere: ordinari, corrispondenti e sostenitori.
Possono essere soci ordinari:
- Le Banche e gli Istituti di Credito in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede di Stato estero purché dotate di rappresentanza stabile nel territorio italiano.
- Le Società che abbiano i seguenti requisiti:
- essere costituiti nella forma giuridica di società di capitali;
- essere iscritti da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;
- avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;
- che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggetti alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;
- che operino in modo continuativo nei seguenti settori: finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli, prestiti personali, emissioni di carte di credito, cessione del quinto dello stipendio e mutui immobiliari.
Possono essere altresì ammesse le Società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori a ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.
- Le Società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche richieste per i soci ordinari.
Possono essere soci corrispondenti le società che non avendo i requisiti di cui sopra abbiano capitale versato e riserve disponibili superiori ad euro 1.000.000.
Non è ammessa l’adesione in qualità di socio corrispondente per le società che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario.
Qualora il socio corrispondente acquisti tutti i requisiti previsti per i soci ordinari ne acquista a tutti gli effetti la qualifica.
Decorsi trentasei mesi dalla data di associazione il socio corrispondente che non possegga tutti i requisiti per essere considerato socio ordinario, viene escluso dall’associazione, salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di consentirne la permanenza, a tempo determinato e con delibera da assumere con scadenza biennale.
Possono essere soci sostenitori le società che svolgano attività connesse, affini o strumentali rispetto a quelle dei soci ordinari, e che abbiano i seguenti requisiti:
- essere costituite nella forma giuridica di società di capitali;
- essere iscritte nel competente registro delle imprese da almeno trentasei mesi;
- avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori a euro 2.000.000;
- che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa.
Possono essere ammesse le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.
Codice deontologico
Sezione I – Norme preliminari
Art. 1 Ambito di applicazione
Il presente Codice Deontologico è destinato a regolare i comportamenti delle imprese associate ad Assofin (le Associate) nei confronti dei consumatori, dei soggetti chiamati a collocare presso i consumatori i prodotti finanziari delle Associate nonché delle imprese concorrenti.
Art. 2 Principi generali
Le Associate sono tenute, oltre che al rispetto delle norme contenute nelle disposizioni di legge o regolamentari applicabili al credito al consumo, a comportarsi secondo buona fede e diligenza nei confronti dei consumatori. In particolare, le Associate devono praticare condizioni contrattuali nonché modalità di offerta e di svolgimento dei servizi corrette e trasparenti.
Le Associate sono tenute a vigilare affinché i propri dipendenti e, in generale, coloro che sono chiamati a commercializzare i loro prodotti adottino comportamenti pienamente rispettosi della volontà negoziale dei consumatori, evitando condotte o pratiche idonee a forzare o fuorviare i medesimi.
Sezione II – Regole di comportamento
Art. 3 – Condotta nei confronti dei concorrenti
Le Associate sono tenute al rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza richiamate nel Codice di condotta antitrust di Assofin. Le Associate sono tenute a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti delle imprese concorrenti astenendosi, ad esempio, dal diffondere messaggi pubblicitari che descrivano in modo non veritiero o fuorviante i prodotti offerti dalle medesime.
Art. 4 – Informativa pubblicitaria
Le Associate devono vigilare affinché ogni tipo di messaggio, da esse veicolato con qualsiasi mezzo, al cliente o al potenziale cliente, fornisca informazioni complete e non fuorvianti in merito agli elementi essenziali dell’offerta.
In particolare nella stesura dei messaggi pubblicitari tutte le Associate devono conformarsi ai generali principi di correttezza e trasparenza in modo che la pubblicità risulti palese e non ingannevole, idonea cioè ad indurre il consumatore ad apprezzare l’effettiva portata degli impegni che gli si chiede di assumere ed a valutare pienamente la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Ciò comporta il rispetto, oltre che di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia, delle seguenti regole di comportamento:
- oggettiva leggibilità di tutte le componenti del testo;
- chiarezza ed univocità del linguaggio utilizzato;
- comprensibilità logica del messaggio veicolato;
- astensione da escamotage grafici miranti a non rendere visibili informazioni obbligatorie.
L’adesione di Assofin ad organismi che adottino codici deontologici in materia di pubblicità vincolerà, per la durata della suddetta adesione, anche le Associate al rispetto delle relative prescrizioni.
Art. 5 – Informativa precontrattuale e stipula dei contratti
Le Associate vigilano affinché i consumatori, prima di essere vincolati da un contratto o da un’offerta, ricevano le informazioni necessarie a permettere loro di esprimere liberamente, senza forzature o condizionamenti, la propria volontà negoziale. A tal fine le Associate si impegnano a redigere in maniera chiara i documenti previsti dalla disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e si astengono dall’adottare pratiche che possano indurre il consumatore in errore.
Art. 6 – Accesso alle informazioni
Le Associate sono tenute a garantire ai consumatori, anche dopo la stipula del contratto, il costante accesso a informazioni puntuali in merito alla propria situazione contrattuale, ai tassi praticati, alla facoltà di recedere dal contratto stesso o di procedere al rimborso anticipato del debito residuo.
Art. 7 – Rapporti con le reti di vendita
Le Associate sono tenute a vigilare affinché i principi espressi nel presente Codice siano rispettati pienamente dalle imprese o dai soggetti che commercializzano i prodotti finanziari delle stesse, anche qualora tale commercializzazione avvenga al di fuori dei locali commerciali delle Associate. In particolare, le Associate sono tenute a vigilare sulla condotta dei punti vendita e a porre in essere misure (anche di carattere contrattuale) che favoriscano l’adozione da parte dei predetti punti vendita di comportamenti pienamente rispondenti alle norme di legge nonché ai principi espressi dal presente Codice.
Sezione III – Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico: composizione, procedure e poteri sanzionatori.
Art. 8 – Istituzione e composizione del Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico
I membri del Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico di Assofin sono nominati in numero di tre dall’Assemblea di Assofin. I membri del Comitato sono scelti fra persone, esterne ad Assofin, di chiara fama e specchiata moralità. La durata dell’incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile.
Il Comitato è indipendente dagli organi sociali di Assofin, relaziona sul proprio operato due volte all’anno al Comitato Esecutivo dell’Associazione e predispone una relazione annuale che viene inserita nei documenti presentati all’assemblea annuale della stessa. Le decisioni del comitato esecutivo saranno raccolte in un apposito documento e rese disponibili alle Associate. Nel caso di rigetto dei ricorsi i dati relativi a ricorrenti e convenuti verranno espunti. Il Comitato delibera a maggioranza.
Il Comitato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina al suo interno il Presidente.
Ogni membro che si trovi in conflitto di interessi (ad esempio per aver svolto nel precedente biennio incarichi professionali su incarico di una delle parti ovvero per essere stato componente dei suoi organi amministrativi o di direzione) ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute in cui sono trattate le questioni con riferimento alle quali sussista la situazione di conflitto. Ai membri del Comitato viene corrisposto un gettone per la presenza a ciascuna riunione del medesimo di ammontare definito dall’Assemblea di Assofin
Art. 9 – Segreteria del Comitato
La Segreteria del Comitato è attribuita al Segretario Generale di Assofin.
Il Segretario Generale di Assofin partecipa a tutte le riunioni del Comitato, esercita tutte le funzioni di carattere esecutivo e organizzativo necessarie al funzionamento del medesimo e svolge le relative funzioni di tesoreria.
Art. 10 – Rapporto con procedure giudiziali o arbitrali o con procedimenti avviati dalle Autorità preposte alla vigilanza sui mercati
L’applicazione del presente Codice Deontologico non limita in alcun modo il diritto di ogni associato di adire l’Autorità Giudiziaria o un collegio arbitrale.
Nel caso in cui, in relazione a comportamenti posti in essere da un associato che possano costituire violazione delle regole del presente codice, sia in corso un procedimento avviato da un’autorità amministrativa preposta alla vigilanza sui mercati, il Comitato dovrà astenersi dall’avviare un procedimento ai sensi del presente Codice Deontologico fino alla conclusione del procedimento avviato dall’autorità amministrativa.
Nel caso in cui, al momento dell’avvio del procedimento da parte di un’autorità amministrativa di vigilanza, sia già in corso un procedimento ai sensi del presente Codice, tale ultimo procedimento sarà sospeso fino alla conclusione del procedimento avviato da tale autorità.
Art. 11 – Avvio del procedimento
Il Comitato avvia i procedimenti finalizzati a verificare eventuali violazioni del presente Codice Deontologico sulla base di segnalazioni delle Associate, di uno o più consumatori o di un’associazione che ne rappresenti gli interessi, ovvero anche d’ufficio qualora comportamenti potenzialmente contrastanti con il medesimo vengano comunque a sua conoscenza.
Nel caso in cui sia presentata una segnalazione di un consumatore o di un’associazione che ne rappresenti gli interessi, il procedimento sarà avviato solo qualora siano già stati esperiti tentativi di risoluzione della controversia attraverso l’ufficio reclami dell’Associata e non sia in corso una procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia ai sensi dell’art. 128 bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TU Bancario) e della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 luglio 2008 e s.m.i.. Il procedimento potrà essere avviato ad istanza del consumatore o dell’associazione nel caso in cui la suddetta procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia abbia esito negativo.
Art. 12 – Ricorso al Comitato
Il soggetto che intenda adire il Comitato deve depositare presso la Segreteria di Assofin un ricorso in carta semplice in cui vengano esposti i fatti e le norme del presente Codice che si assumono violate. Al ricorso potrà essere allegata la documentazione che il ricorrente riterrà opportuna ai fini della prova delle affermazioni contenute nel ricorso.
Il Presidente, assistito da almeno un altro membro del Comitato, accerta preliminarmente la non manifesta infondatezza del ricorso e, in caso negativo, dispone la sua archiviazione. Il Presidente potrà disporre l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 15 lettera b) nei confronti di quell’Associata che, per più di quattro volte dovesse proporre istanze nei confronti di altre Associate che, già in via preliminare, venissero dichiarate infondate Verificata positivamente la non manifesta infondatezza del ricorso, la Segreteria di Assofin provvede ad inoltrare alla parte convenuta copia del medesimo e dei documenti ad esso allegati. Il Convenuto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia del ricorso, ha facoltà di depositare una memoria difensiva in carta semplice corredata di tutta la documentazione che riterrà opportuno sottoporre al Comitato.
La Segreteria di Assofin provvederà ad inviare al ricorrente copia della memoria e dell’eventuale documentazione depositata dal convenuto.
Le parti possono anche chiedere al Comitato di disporre l’audizione di testimoni.
Art. 13 – Svolgimento del procedimento
La prima udienza è fissata dal Presidente del Comitato entro il termine di trenta giorni dopo il deposito della memoria difensiva del convenuto ovvero trenta giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della predetta memoria qualora la medesima non venga depositata.
Il procedimento davanti al Comitato è improntato alla libertà di forma.
Le parti possono rappresentare brevemente le rispettive ragioni, eventualmente facendosi assistere da un legale o comunque da una persona di loro fiducia, e replicare brevemente agli interventi di controparte.
Lo svolgimento della seduta, compresa l’audizione degli eventuali testimoni, è regolato dal Presidente. Qualora, ad avviso del Presidente, non sia sufficiente una sola udienza, le parti possono essere riconvocate ad una seduta successiva.
Il Segretario Generale di Assofin provvede a redigere verbale delle sedute del Comitato.
Art. 14 – Decisione
Il Comitato deposita la propria decisione, in forma scritta, presso la Segreteria di Assofin entro trenta giorni dalla data dell’udienza in cui si conclude la trattazione.
La Segreteria comunica alle parti l’avvenuto deposito della decisione.
La decisione accoglie il ricorso, comminando la sanzione del caso e ordinando la cessazione dei comportamenti vietati, ovvero lo respinge. In ogni caso quantifica le spese della procedura e dispone in ordine alla loro ripartizione fra le parti.
Le decisioni del Comitato vincolano gli associati finché dura la loro partecipazione all’Associazione.
Ai termini previsti dagli articoli 12, 13 e dal presente articolo 14 si applica la sospensione feriale dei termini giudiziari dal 1 agosto al 15 settembre.
Sezione IV – Sanzioni
Art. 15 – Sanzioni
Il Comitato può disporre, a seconda della gravità della condotta dell’Associata, e tenendo conto di eventuali altri provvedimenti e sanzioni comminati alla stessa, oltre all’immediata cessazione dei comportamenti oggetto di ricorso, alla correzione del messaggio o della comunicazione ritenuto scorretto e all’adeguamento dei materiali o dei comportamenti ritenuti non corretti, le seguenti sanzioni:
- a) censura;
- b) sanzione pecuniaria da euro 5000 a euro 50.000. Gli importi corrispondenti alle sanzioni comminate dovranno essere versati dalla soccombente sul conto corrente di Assofin entro 30 giorni dal deposito della decisione presso la Segreteria di Assofin e saranno impiegati per la promozione di iniziative di informazione sul credito al consumo;
- c) obbligo di pubblicazione del dispositivo della decisione che irroga la sanzione di cui ai punti precedenti a cura e spese della parte soccombente su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale a seconda del caso.
Il Comitato può altresì sottoporre al Consiglio Direttivo la proposta di radiazione dall’Associazione. Tale sanzione può essere comminata solo nel caso in cui vengano poste in essere ripetutamente condotte che hanno comportato a carico della medesima Associata la comminazione di due o più sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente. La radiazione è altresì proposta nel caso in cui l’Associata non ottemperi ad una decisione del Comitato omettendo di cessare comportamenti vietati dal presente Codice, di versare l’importo della sanzione pecuniaria o di provvedere alla pubblicazione della decisione ai sensi della precedente lettera c). Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente non oltre trenta giorni dopo la formulazione della proposta da parte del Comitato.
Sezione V – Norme transitorie e finali
Art. 16 – Approvazione, entrata in vigore, modifiche
Il presente Codice Deontologico è stato approvato nell’Assemblea dei soci di Assofin del 21 ottobre 2009 ed entra in vigore il 21 ottobre 2009.