venerdì 19 aprile 2013

Il Mutuo


Il contratto di mutuo

In questo capitolo potrai conoscere i concetti fondamentali del contratto di mutuo, utili per capire come funziona un mutuo, quali diverse situazioni contrattuali si possono verificare e perché è non solo necessario ma importante il ruolo del notaio.

COS'È UN MUTUO?
Il mutuo è il principale contratto di prestito.
Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro prestato al mutuatario, che ne diviene il proprietario.
Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso. Salvo patto contrario, infatti, chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro deve corrispondere gli interessi.

La misura degli interessi è determinata dalle parti. Nell'ipotesi di interessi pattuiti in misura superiore a quella legale v'è l'obbligo della forma scritta. Inoltre, esiste il divieto assoluto di pattuire interessi usurari.
Qualora le parti stabiliscano interessi in misura superiore a quella legale, essi saranno dovuti anche per il periodo di proroga del contratto stesso.
Tanto il mancato rispetto della forma scritta, nel caso di interessi superiori alla misura legale, quanto la pattuizione di interessi usurari, comportano la nullità dell'accordo e la riduzione dell'interesse nella misura legale. La nullità è però limitata al solo patto degli interessi e non è estesa all’intero contratto.
Il mutuo ipotecario è disciplinato da particolari norme che determinano l'ammontare massimo dei finanziamenti ed altri aspetti propri di questo tipo di credito (detto anche credito fondiario).

Fino a pochi anni fa, il credito fondiario era esercitato da pochi Istituti di credito appositamente autorizzati, con esclusione di tutte le altre Banche. Dopo le recenti innovazioni legislative, tutte le banche possono concedere mutui ipotecari. Questa situazione ha ampliato le possibilità di ottenere un finanziamento ed ha contribuito a semplificare procedure e modalità operative.
Per i mutui in particolare, si è passati da una normativa piuttosto rigida ed analitica, ad una impostazione innovativa e snella. In linea di principio, un contratto di mutuo può essere concretizzato in qualsiasi forma che realizza l’esercizio del credito, quindi anche attraverso un rapporto di conto corrente. Per quanto riguarda la durata del mutuo, la legge esige che la durata sia media o lunga. Comunemente si ritiene che i finanziamenti a "medio termine" sono quelli la cui durata è superiore ai 18 mesi e non supera i 5 anni. I finanziamenti a "lungo termine" sono quelli la cui durata è superiore ai 5 anni. 

NORME CONTRATTUALI
Secondo la legge, il “credito ipotecario” è genericamente un “finanziamento”. Tale definizione permette di utilizzare qualsiasi forma contrattuale di credito per concludere contratti di finanziamento ipotecario, ovviamente nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa.

Contratto unico
Questo tipo di contratto si configura come un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e quindi ancor prima dell'iscrizione ipotecaria.
In tal caso, la somma mutuata viene contestualmente riversata dal mutuatario (richiedente il prestito) al mutuante (Banca) a titolo di deposito, a garanzia degli impegni assunti dal mutuatario: in particolare, la dimostrazione dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca.
In effetti, la definitiva messa a disposizione della somma mutuata ha luogo non come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede di stipula, ma come svincolo del deposito e ciò, senza particolare formalità.
Il contratto unico si manifesta come il più comodo fra i contratti di credito ipotecario. Infatti non comporta la stipula di ulteriori atti formali ed aggiuntivi, quale quelli della "erogazione" e "quietanza". L'erogazione della somma mutuata avviene integralmente in sede di stipula.

L'apertura di credito ipotecario in conto corrente
Tale forma di finanziamento è stata da sempre utilizzata nella prassi bancaria. Rispetto al mutuo con rimborso rateale a data prefissata, l'apertura di credito in conto corrente viene considerata uno strumento più flessibile e snello, data l'assoluta libertà dei tempi di rimborso e la costante ricostituibilità della provvista mediante versamenti nel conto.

Il mutuo aperto
Si tratta di un finanziamento da erogarsi in più riprese, secondo tempi e modalità difficilmente determinabili in anticipo.
Nell'iniziale contratto, quindi, si rinuncia a determinare tutte le specifiche caratteristiche e, qualora indicate, se ne ammette la modificabilità in occasione dell'erogazione.
Sia il "mutuo aperto" che la "apertura di credito ipotecario in conto corrente" sono contratti utilizzati per finanziare costruzioni. 

FINANZIAMENTO MASSIMO
L'importo massimo finanziabile è l'80% del valore di mercato del bene immobile oggetto dell'ipoteca. Questa percentuale è comunemente detta "limite di finanziabilità" e costituisce una caratteristica significativa nelle operazioni di mutuo ipotecario.
Il limite dell'80 % del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire può essere elevato fino al 100%, qualora vengano date ulteriori garanzie. Anche nel caso di finanziamenti nel limite dell'80% essi possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia ipotecaria, anche da qualsiasi altra garanzia supplementare che sia ritenuta idonea e necessaria dalla Banca.
MUTUI INTEGRATIVI
E' stata ammessa la possibilità per le Banche di concedere finanziamenti integrativi, nell'ipotesi in cui si è in presenza di un mutuo già esistente e di precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per determinare l'importo concedibile (limite di finanziabilità), all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.
La novità consiste nell'avere previsto la possibilità di sommare al nuovo finanziamento (mutuo integrativo) il residuo debito in linea capitale del precedente. 

ACCOLLO DI UN MUTUO PREESISTENTE
È una situazione ricorrente. Si ha accollo di un mutuo quando si subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato.
L'accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all'adesione delle Banche creditrici che normalmente non liberano il mutuatario originario(ma si può comunque richiedere di esserne liberati). L'accollo in questione ha carattere cumulativo e non liberatorio; ciò significa che responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario che il subentrante. Va pure sottolineato come le Banche possano anche non aderire all'accollo nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta. 

IL RUOLO DEL NOTAIO
L'atto di concessione del mutuo deve essere stipulato nella forma di atto pubblico, cioè davanti ad un notaio. Questa formalità è richiesta dalla legge, sia per poter iscrivere l'ipoteca sull'immobile, sia per attribuire all'atto pubblico il requisito di "titolo esecutivo" .
L’atto di mutuo è un “titolo esecutivo” nel senso che se il debitore non adempie ai suoi obblighi non è necessaria una sentenza di condanna: per l’esecuzione del contratto basta semplicemente l’atto. Ciò assicura una certa tranquillità alla banca creditrice.

La sospensione delle rate


Sospensione rate

Il 18 dicembre del 2009 l’ABI e tredici Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto l’accordo per la sospensione delle rate dei mutui nell’ambito del progetto “Piano Famiglie”, uno dei principali strumenti di sostegno delle famiglie nel mercato del credito per aiutare i soggetti che, durante il periodo di crisi economica, si trovano ad affrontare eventi che possono ridurre la capacità di rimborso delle rate dei mutui.

Gli obiettivi che il Piano Famiglie si prefigge di seguire sono:
  • aumentare la sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito alle famiglie, adottando una misura di sospensione dei rimborsi di finanziamento in essere;
  • coordinare e comunicare gli strumenti di incentivazione già esistenti, per lo più costituiti in accordo con le Pubbliche amministrazioni;
  • gestire le eventuali sollecitazioni provenienti dai diversi creditori, anticipandole in fase consultiva formale e gestendole attraverso il Tavolo di attuazione del piano di rimborso del credito.
Questo strumento di sostegno alle famiglie in difficoltà permette di sospendere per almeno 12 mesi (e per una volta sola) il pagamento delle rate dei mutui. Nel periodo di sospensione sono comprese anche le eventuali rate scadute non pagate prima della richiesta. Il periodo di sospensione delle rate ha inizio dopo 45 giorni lavorativi dalla richiesta da parte del cliente.

A causa del perdurare del periodo di crisi economica e dell’impatto sulle capacità di accesso al credito e di sostenibilità del debito, in particolar modo per un bene fondamentale come l’abitazione principale, il 31 gennaio 2012 l’Abi e le Associazioni Consumatori hanno trovato un’intesa per prorogare l’accordo tecnico per il piano famiglie fino al 31 luglio 2012. Gli eventi che determinano la sospensione delle rate dovranno verificarsi entro il 30 giugno 2012.

EVENTI CHE DETERMINANO L’AVVIO DELLA SOSPENSIONE
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c. (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.
  • Morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza
  • Sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG, CIGS, altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà).
AMBITO DI APPLICAZIONE
Secondo quanto riportato dall’ABI, la sospensione del mutuo può essere applicata ai mutui di importo fino a 150 mila euro, anche in fase di preammortamento, che sono garantiti da ipoteca su immobili residenziali destinati all’acquisto, costruzione, o ristrutturazione di abitazione principale a prescindere dalla tipologia di tasso d’interesse contrattuale (sia a tasso fisso, a tasso variabile o misto), erogati a persone fisiche aventi reddito imponibile, per singolo mutuatario, non superiore a 40 mila euro annui. Inoltre, sono inclusi nella sospensione, i mutui cartolarizzati, ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie garantite, e i mutui accollati anche a seguito di frazionamento.
L’accesso alla misura di sospensione del pagamento delle rate è invece esclusa per i mutui che al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario risultano avere un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi e per i mutui con ritardo di pagamenti inferiore a 90 giorni qualora tale ritardo si sia verificato antecedentemente al verificarsi degli eventi che consentono di far scattare la sospensione dell’ammortamento. Dall’applicazione sono anche esclusi i mutui che hanno già usufruito in passato di questa agevolazione o che stanno usufruendo di altre agevolazioni pubbliche.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
Tutti i cointestatari del mutuo, nel caso ve ne siano più di uno, devono sottoscrivere la richiesta di sospensione del mutuo, compresi gli eredi, esclusi eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore.
L’arco temporale entro il quale si devono verificare gli eventi che determinano l’avvio della sospensione va dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2012.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Per richiedere la sospensione delle rate del mutuo il cliente deve compilare l’apposito modulo,
il quale può essere ritirato presso le banche che aderiscono al progetto, e consegnarlo alla propria filiale o ufficio di rappresentanza delle banca. Per i mutui cartolarizzati è necessario presentare il modulo presso la banca originator/servicer. Alla richiesta il cliente deve allegare un documento che attesti almeno uno degli eventi che determinano l’avvio della sospensione e che si verificano con riferimento ad almeno uno dei cointestatari. Sul sito dell’Abi (www.abi.it) è riportato l’elenco completo dei documenti da allegare alla richiesta.

ATTENZIONE QUANTO SU INDICATO PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE VALE SOLO PER I MUTUI E NON PER I FINANZIAMENTI


domenica 7 aprile 2013

Le Carte Revolving


Possedere una carta di credito consente non solo di fare acquisti nella maggior parte dei negozi di tutto il mondo o di prelevare ovunque denaro contante dalle postazioni ATM (quelle del bancomat per intenderci), ma in alcuni casi si rivela addirittura indispensabile: senza una carta di credito infatti è pressoché impossibile noleggiare un’auto, prenotare un hotel, fare acquisti all’estero (a meno di non munirsi di traveller’s cheques o di valuta straniera in contanti). Per non parlare delle crescenti opportunità offerte dalla tecnologia, primo fra tutti il commercio elettronico. In un futuro prossimo le possibilità di utilizzo delle carte di credito andranno oltre il semplice pagamento di beni e servizi: le carte serviranno ad incorporare tutta una serie di informazioni che potremo sempre portare con noi.

Innanzitutto occorre sapere che, sotto il nome “carte di credito”, si presenta una varietà di prodotti con caratteristiche anche molto diverse. È quindi importante conoscere le tipologie e le singole caratteristiche principali. Le carte di plastica più comuni sono:
  • Carta di debito: più comunemente conosciuta come bancomat. Viene emessa da un Istituto bancario a favore di un cliente che ha un conto corrente presso i suoi sportelli. Consente di prelevare contanti nonché di effettuare acquisti presso esercizi abilitati (tramite il sistema POS). L’addebito avviene direttamente sul conto corrente del titolare (normalmente con valuta il giorno stesso). Il suo utilizzo prevede la digitazione del proprio codice segreto (PIN).
  • Carta di credito a saldo: simile alla carta di debito, però con addebito di tutti gli importi spesi nell’arco del mese in un’unica soluzione, di norma entro la metà del mese successivo. È la carta di credito più diffusa ed è quella che normalmente viene richiesta alla propria banca.
  • Carta di credito revolving: prevede i medesimi servizi della carta a saldo, ma ha la caratteristica di “contenere” un affidamento, vale a dire un prestito. In altre parole, questa carta offre la possibilità di spendere del denaro indipendentemente dai fondi disponibili sul conto corrente e di ripagare ratealmente il proprio debito.
  • Carta privativa o Fidelity Card: di norma emessa da un grande magazzino (o da una catena), in accordo con un Istituto finanziario ed utilizzabile solo in un circuiti di esercizi commerciali prestabiliti. Ciò consente di raccogliere dati sulla clientela, alla quale poi offrire prezzi e prodotti mirati.

Come già evidenziato, la carta di credito revolving, oltre ad avere le medesime funzioni di una comune carta a saldo, consente l’accesso ad una disponibilità di denaro, sotto forma di una linea di credito concessa dall’Istituto finanziario al titolare della carta.
L’ammontare dell’importo accordato varia in funzione dello specifico tipo di carta, nonché dell’ affidabilità creditizia del cliente. Entro i limiti dell’importo massimo accordato il cliente può scegliere la modalità di utilizzo che preferisce: pagare gli acquisti, prelevare contanti, oppure richiedere l’intero importo in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda invece i rimborsi, normalmente viene stabilita una rata minima che il cliente può incrementare a sua discrezione (fino a decidere, eventualmente, di pagare l’intero saldo), fermo restando l’obbligo di versare alle scadenze concordate la cifra minima stabilita.
I versamenti mensili hanno il duplice scopo di rimborsare gli interessi e di ricostituire il credito iniziale; ne consegue che, questa tipologia di prestito, non ha una durata prefissata.
Va inoltre sottolineato che gli interessi si applicano solo alle somme utilizzate, per cui l’Istituto emittente non percepisce nulla per il fatto di mettere a disposizione del denaro, se questo non viene utilizzato.
Resta inteso che l’emittente può richiedere una quota fissa annua, in modo non dissimile da ciò che può accadere per le altre tipologie di carte.

La legge stabilisce che il contratto per una carta di credito debba contenere i seguenti elementi:
  • il tasso di interesse praticato;
  • ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora;
  • l’ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
  • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  • l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG (se non è possibile indicare chiaramente queste spese, deve essere indicata una spesa realistica; oltre a questa somma, non ti potrà essere imposto alcun pagamento);
  • le eventuali coperture assicurative che ti venissero richieste e non incluse nel calcolo del TAEG.
Una volta accettata la richiesta da parte dell’Istituto emittente, il titolare si vedrà recapitare a casa la carta stessa. Separatamente gli verrà inviato il codice personale segreto, o PIN.
Il titolare della carta non è tenuto ad osservare alcun utilizzo minimo durante il periodo di validità della carta stessa. Ad ogni modo, in caso di utilizzo, è opportuno ricordare quanto segue:
  • La carta va autenticata sul retro apponendo la propria firma.
  • Il codice segreto (PIN) va conservato separatamente dalla carta.
  • La carta può essere utilizzata solo dal titolare (pena l’immediata revoca).
  • Per effettuare pagamenti è necessario sottoscrivere un’apposita ricevuta fornita dall’esercente (il quale confronterà la corrispondenza con la firma apposta sul retro della carta).
  • Per prelevare contanti dagli sportelli automatici occorre digitare il proprio PIN.

Di seguito vengono riportate le principali clausole di norma previste per le carte di credito revolving:
  • Validità della carta
    La validità della carta è leggibile sulla stessa: dal giorno di consegna fino al termine stampato in rilievo sul fronte della tessera. L’emittente può modificare i termini di validità della carta e richiedere una quota associativa annuale per il suo rinnovo.
  • Restituzione della carta
    Il titolare può recedere dal rapporto in qualsiasi momento, seguendo una particolare procedura. Deve dare comunicazione per iscritto all’emittente tramite raccomandata, saldare il conto eventualmente aperto e restituire la tessera di plastica dopo averla debitamente tagliata per il senso longitudinale alla banca o all’ente emittente, che si tratterrà comunque la quota associativa annuale già versata dal cliente. L’eventuale utilizzo della carta dopo la comunicazione di recesso, configura un illecito.
  • Rinuncia alle eccezioni
    Sottoscrivendo lo scontrino e l’ordine di pagamento, il titolare della carta riconosce come esatto l’importo evidenziato e dà mandato irrevocabile alla società emittente di pagare per suo conto l’esercizio commerciale. L’emittente si riserva la facoltà di non pagare conti che non apparissero regolari o di negare l’utilizzo della carta se ci fosse in atto qualche problema con il consumatore che ne è titolare.
  • Estratto conto
    In caso di utilizzo della carta, l’emittente si impegna a inviare ogni mese al titolare l’estratto conto, riportando il dettaglio delle operazioni effettuate, gli interessi maturati, le spese di estratto conto, di bollo e la sua posizione contabile. Gli eventuali ritardi nell’invio dell’estratto conto non consentono al titolare un rifiuto o un ritardo nel pagamento del saldo. Eventuali contestazioni relative all’estratto conto devono essere comunicate per iscritto entro 60 giorni, trascorsi i quali l’ente emittente considera valido e approvato il conto trasmesso al suo cliente.
  • Esonero da responsabilità
    L’ente finanziatore non è responsabile se sorge qualsiasi tipo di controversia tra il titolare della carta e l’esercente (per esempio per merce difettosa o per cattivo servizio). Dunque in caso di problemi, il titolare della carta non può in alcun modo rifiutare all’ente emittente il pagamento della spesa dovuta per un prodotto inadeguato o per il cattivo servizio ricevuto.
  • Modalità di pagamento
    Il pagamento solitamente avviene tramite delega permanente per l’addebito automatico del suo conto corrente bancario.
  • Decadenza dal beneficio del termine
    Questa clausola del contratto prevede che il titolare riconosca espressamente che in caso non adempia regolarmente al pagamento anche solo di una rata, l’emittente possa decidere di risolvere il rapporto contrattuale e chiedere l’immediato pagamento di tutto il debito residuo.
  • Custodia e smarrimento della carta
    Il titolare è tenuto alla buona custodia della carta e risponde di tutte le conseguenze che dovessero derivare dall’utilizzo fraudolento della carta da parte di terzi. In caso di furto o di smarrimento, il titolare è tenuto a comunicarlo immediatamente all’emittente a mezzo telefono o fax. L’emittente per fini di sicurezza, può procedere in qualsiasi momento al blocco della carta, anche senza preventivo avviso al titolare.

Quando richiedi una carta di credito revolving è opportuno che tu valuti attentamente il costo effettivo legato al possesso e all’utilizzo dei servizi che questa ti mette a disposizione.
Tuttavia non sempre è facile capire quanto ti costa realmente, in quanto le voci di spesa sono numerose (spese per interessi, spese annuali, spese di incasso rata, ecc.), e non sono facilmente integrabili in una misura di costo unica.
Di seguito ti forniamo una breve descrizione degli elementi principali su cui si deve basare la valutazione di un’offerta:
  • TAN (Tasso Annuo Nominale)
    Il TAN rappresenta il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato al capitale finanziato (talvolta al lordo di eventuali costi assicurativi o spese di istruttoria). Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’importo finanziato e dalla durata del prestito, la quota di interesse che andrà corrisposta all’Istituto finanziatore e che, sommata alla quota di capitale, andrà a determinare la rata di rimborso.
  • TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
    Il TAEG è una misura, espressa in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo di eventuali oneri accessori, quali spese di istruttoria, spese assicurative, che sono a carico del cliente.
    Tuttavia la normativa italiana consente, sotto alcune condizioni, una certa discrezionalità, escludendo o includendo nel calcolo del TAEG alcune voci: le spese assicurative ad esempio, se facoltative, possono essere escluse dal calcolo.
  • Spese annuali
    Oltre alle spese per interessi, il finanziatore può richiedere il pagamento di una commissione, a titolo di quota associativa. Al riguardo i diversi istituti adottano politiche differenti. Alcuni non la richiedono per il primo anno, altri non la richiedono mai, altri ancora sempre. Differenti possono anche essere le politiche di prezzo applicate ad un’eventuale carta aggiuntiva (per un familiare del titolare): alcuni istituti concedono la carta aggiuntiva gratuitamente, altri richiedono comunque una quota associativa (di norma inferiore a quella applicata alla carta principale).
  • Altre voci di costo
    Oltre alle spese annuali, è opportuno considerare altre voci di spesa:
    • spese di estratto conto: addebitate al cliente per l’invio dell’estratto conto;
    • spese per imposta di bollo: importo fisso stabilito per legge;
    • anticipo contante: commissione eventualmente richiesta sui prelievi;
    • rifornimento carburante: commissione eventuale sugli acquisti di carburante;
    • spese di incasso rata.


La Cessione del Quinto

Così come il prestito personale, anche la cessione del quinto è un finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti ma con la differenza che, in questa forma di contratto, il rimborso delle rate non viene effettuato dal richiedente bensì dal suo datore di lavoro (o dall’istituto previdenziale nel caso di pensionati) e il relativo importo è trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione). Il datore di lavoro è pertanto il soggetto deputato a versare le rate a favore dell’Istituto che ha erogato il prestito. 
Si parla di cessione del quinto in quanto l’importo della rata di rimborso non può normalmente eccedere la quinta parte dello stipendio netto mensile.
In talune situazioni, allo scopo di aumentare la somma erogata, è tuttavia possibile arrivare ad una rata massima pari a due quinti dello stipendio; per far ciò è necessario sottoscrivere oltre che al contratto di cessione del quinto, anche un contratto di delega del pagamento, che impegna l’altro quinto dello stipendio.


Questa tipologia di finanziamento può essere richiesta da
  • dipendenti pubblici o statali;
  • dipendenti privati;
  • pensionati.
Nel caso di lavoratori dipendenti il contratto deve essere a tempo indeterminato ed esiste inoltre un’anzianità lavorativa minima, che varia a seconda della compagnia assicurativa che fornisce la polizza e che generalmete è di qualche mese.
Di norma anche l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni criteri di ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore ad un minimo stabilito, etc.), valutati in sede di delibera della richiesta.



La particolare struttura di questo tipo di finanziamento non prevede che il richiedente presenti delle garanzie reali; tuttavia l’operazione trova una qualche forma di garanzia nel TFR maturato dal dipendente o nella pensione spettante al pensionato che hanno una funzione di tutela per il finanziatore di fronte al rischio di perdita del lavoro, di infortunio oppure del rischio vita.
E’ prevista inoltre la sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato.
Il costo relativo alle coperture assicurative viene trattenuto direttamente dall’Istituto finanziatore, il quale erogherà al richiedente un importo al netto dei suddetti costi.
La normativa di riferimento, al fine di salvaguardare le garanzie, prevede che il debitore, non possa chiedere anticipi sul trattamento di fine rapporto (TFR) per l'intera durata del finanziamento.

Uno dei vantaggi principali della cessione del quinto sta nel fatto che trattandosi di un’operazione di credito in qualche modo garantita, lascia all’Istituto finanziatore parecchia flessibilità nella valutazione delle richieste. Una volta garantito il rispetto dei requisiti di ammissibilità, tanto del richiedente quanto dell’azienda per cui lavora (nel caso di lavoratori dipendenti), la probabilità di vedersi accordare il prestito è infatti piuttosto alta.
Le garanzie, unitamente all’automaticità dei pagamenti, rendono l’operazione abbastanza sicura per il finanziatore, che di conseguenza potrà concedere finanziamenti anche a persone con una storia creditizia non perfetta a causa della quale difficilmente avrebbero accesso a forme alternative di finanziamento (come i prestiti personali).

Un secondo vantaggio deriva dal fatto che l’importo massimo del finanziamento è connesso sia al livello di retribuzione che all’anzianità lavorativa del richiedente, cosa che consente in taluni casi di finanziare importi considerevoli.

La legge stabilisce che un contratto di cessione del quinto deve contenere i seguenti elementi:
  • il tasso di interesse praticato;
  • ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora;
  • l’ammontare e le modalità del finanziamento;
  • il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
  • il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
  • il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
  • l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
  • le eventuali garanzie richieste;
  • le coperture assicurative.
Questa forma di contratto prevede una modulistica che varia a seconda della categoria dei soggetti interessati (pubblica amministrazione, ente pubblico o privato, ente pensionistico, compagnia assicuratrice).
Il richiedente deve in ogni caso fornire, oltre ai propri dati anagrafici e personali, alcuni allegati che consentano di definire la sua posizione lavorativa (o pensionistica) e reddituale:
  • il certificato di stipendio (solo nel caso di lavoratori dipendenti), fornito dall’amministrazione della propria azienda o ente: riporta la data di assunzione, la retribuzione lorda e netta (annua e mensile), il TFR maturato, le eventuali trattenute o pignoramenti già presenti sullo stipendio;
  • l’ultima busta paga (o il cedolino pensione nel caso di richiedenti pensionati);
  • il benestare dell’azienda, che si impegna ad effettuare puntualmente i pagamenti (richiesto direttamente dall’Istituto finanziatore al tuo datore di lavoro, attraverso la notifica del contratto di finanziamento).
Il richiedente dovrà inoltre firmare opportuna delega a favore del datore di lavoro a prelevare mensilmente dallo stipendio l’importo necessario al rimborso delle rate.

Nel caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata, attribuibile a qualsiasi causa, saranno dovuti sull’importo non pagato gli interessi di mora convenuti nel contratto.
Qualora si verifichino la cessazione del rapporto di lavoro, o la sospensione o riduzione dello stipendio (così come nel caso di ritardato pagamento), l’Istituto finanziatore potrà considerare risolto il contratto, questo indipendentemente dalla stipulazione della prevista polizza assicurativa.
In conseguenza della risoluzione, l’assicurazione si avvale della garanzia sul TFR ed in caso di eccedenze, il cliente è tenuto a rimborsare il debito residuo.

L'ammontare massimo del prestito dipende direttamente da:
  • anni di anzianità lavorativa;
  • TFR cumulato;
  • importo della retribuzione o della pensione mensile.
Infatti, maggiori saranno gli anni di anzianità lavorativa, maggiore sarà il TFR maturato, di conseguenza l’Istituto finanziario, di fronte ad una più ampia garanzia sarà disposto a concedere importi più elevati.
Inoltre, poiché il rimborso mensile deve essere inferiore alla quinta parte dello stipendio, quanto maggiore sarà la retribuzione o la pensione riscossa, tanto maggiore sarà la rata mensile sostenibile, altro fattore che rende possibile l’erogazione di somme più elevate.

La normativa pone limiti precisi sull’importo del rimborso mensile: in particolare la rata non deve superare il quinto della retribuzione netta mensile.In alcuni casi gli istituti finanziari consentono di oltrepassare tale quota, purché sia conferita dal cedente apposita delega al finanziatore per la riscossione di somme anche in esubero al tetto consentito; in ogni caso ti consigliamo di valutare con attenzione la tua reale capacità di sostenere una certa rata mensile, al fine di non divenire insolvente nei confronti del finanziatore.

Ricordati: la normativa prevede che tu dia immediata comunicazione all’ente finanziatore di un’eventuale diminuzione della tua retribuzione.


In presenza di più offerte di finanziamento, di pari importo e durata, è bene valutare l’esborso effettivo che si dovrà sostenere, senza limitarsi alla valutazione della sola rata mensile. Tuttavia non sempre si tratta di un’operazione semplice, in quanto le voci di spesa di questa tipologia di finanziamento sono numerose (somma erogata, interessi, spese iniziali, spese assicurative, eventuali commissioni bancarie) e non facilmente integrabili in una misura di costo unica.

In generale gli elementi che è opportuno esaminare prima di sottoscrivere un contratto di cessione del quinto sono:
  • TAN (Tasso Annuo Nominale)
    Il TAN rappresenta il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli Istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’importo del finanziamento lordo (dato da: rata x durata), l’ammontare del finanziamento netto.
    Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori quali le eventuali provvigioni da riconoscere ad intermediari, le spese iniziali e le imposte e dunque non rappresenta una stima completa del costo totale del finanziamento.
  • Spese di istruttoria
    Le spese di istruttoria sono una voce di costo che l’Istituto finanziatore pone a carico del richiedente per la copertura dei costi di valutazione e gestione della domanda di finanziamento. Nella Cessione de Quinto vengono di norma corrisposte in un’unica soluzione, al momento dell’erogazione del finanziamento (l’importo erogato è al netto di queste spese).
  • Spese assicurative
    Anche i costi per la sottoscrizione obbligatoria dell’assicurazione (vedi Garanzie e coperture assicurative) vengono corrisposti attraverso una trattenuta dall’importo netto erogato.
  • Commissioni bancarie
    Un’altra voce di costo che alcuni Istituti pongono a carico del richiedente sono le cosiddette commissioni bancarie; anch’esse concorrono a determinare l’importo netto erogato.
  • TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
    Una misura del costo totale del finanziamento, utile nel confronto di più offerte di credito è rappresentata dal TAEG.
    Si tratta di una misura, espressa in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
    Il TAEG, come previsto dall’ordinamento comunitario europeo e dalla legge italiana, è il tasso di interesse al quale i flussi di erogazione verso il cliente (al netto delle spese) eguagliano i flussi di rimborso.
    Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo di oneri accessori quali spese di istruttoria e commissioni bancarie, che sono a carico del cliente.
    Tuttavia, per la cessione del quinto, la legge prevede che le spese assicurative possano essere discrezionalmente escluse dal calcolo del TAEG ed in genere così fanno gli Istituti.




giovedì 4 aprile 2013

5 regole da seguire


Oggi l’offerta di prestiti di banche e finanziarie è sempre più ampia: ma come scegliere il prestito personale migliore tra le diverse proposte? Per  valutare concretamente qual è il prestito più conveniente e adatto alle tue esigenze segui queste 5 semplici regole.
1. Controlla il TAN: scegli il migliore e ottieni una rata più bassa.
Se vuoi ottenere un prestito  vantaggioso e ridurre al minimo il costo del tuo finanziamento prendi in considerazione il TAN. Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è il tasso di interesse che le banche utilizzano per fissare l’importo delle rate che dovrai sostenere mensilmente per restituire il tuo prestito: più il TAN è basso, più conveniente sarà la rata del prestito.
Per scegliere il prestito più adatto alle tue esigenze scegli valutando il TAN più conveniente, ma non dimenticare di confrontare le offerte calcolando anche le spese accessorie. Fai attenzione, i costi relativi a queste spese non sono inclusi nel TAN, ma vengono indicati da un altro tasso di riferimento: il TAEG.
2. Fai attenzione alle spese accessorie: spesso sono onerose.
Spesso le finanziarie includono nel costo del finanziamento le cosiddette spese accessorie, ovvero alcune spese che non sono strettamente legate al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi.
Le spese accessorie rappresentano i costi legati ai servizi necessari alla gestione del tuo prestito. Le principali sono:
  • Le spese di istruttoria
  • Le spese di incasso e gestione rata
  • L’imposta di bollo/sostitutiva sul contratto
  • Spese di chiusura della pratica
  • Il costo per le singole comunicazioni periodiche
  • Il costo di un’eventuale assicurazione
Per valutare una proposta di prestito in modo corretto occorre quindi esaminare attentamente sia il TAN (Tasso Annuo Nominale) sia le spese accessorie. Per un confronto preciso tra varie offerte utilizza il TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale. Il TAEG, formato dal TAN e dallespese accessorie, riassume in valore percentuale il costo reale di un prestito e ti consente di capire immediatamente la convenienza del finanziamento.
3. Controlla il costo dell’assicurazione: non sempre è obbligatoria.
Ricorda sempre di controllare se sono previste coperture assicurative da sottoscrivere al momento della firma del contratto. A seconda del tipo di finanziaria le polizze assicurative vengono proposte con modalità differenti: la sottoscrizione può essere obbligatoria o facoltativa. La copertura assicurativa è un costo che va a incidere indubbiamente sul valore della rata, ma ti consigliamo di valutare l’assicurazione come un’opportunità di restituire le rate con la massima tranquillità.
L’assicurazione serve a tutelarti dal rischio di insolvenza, consentendoti di sostenere l’impegno economico preso anche al verificarsi di eventi negativi (malattie gravi, infortuni permanenti, decesso e/o improvvisa disoccupazione). Grazie alla copertura assicurativa, la compagnia si prende carico delle rate nel caso in cui tu sia impossibilitato a restituire la somma avuta in prestito.
4. Segnala un tuo garante: la richiesta verrà accettata con più probabilità.
Oltre alla capacità di rimborsare le rate, c’è un altro fattore che fa aumentare la tua possibilità di vedere accettata la tua richiesta: la presenza di un garante. Il garante pone la sua firma sul contratto di prestito in qualità di fideiussore. La sua responsabilità è di garantire il regolare pagamento delle rate nel caso in cui tu non possa più far fronte all’impegno economico preso.
Banche e finanziarie sono sempre più attente a limitare un possibile rischio di insolvenza da parte del richiedente. Il garante rappresenta una sicurezza in più per la banca che, in questo modo, si assicura il rimborso delle rate nelle modalità e nei tempi stabiliti nel contratto di prestito.
Ti ricordiamo che la presenza del garante non è sempre un requisito necessario alla concessione del prestito, ma una condizione che contribuisce a far di te un cliente ideale.
5. Allunga la durata per ridurre la rata: otterrai il prestito più facilmente.     
Quando fai richiesta di un finanziamento cerca di distribuire su più anni il peso delle rate: in questo modo otterrai un valore della rata più conveniente e aumenterai la possibilità di veder accettata la tua richiesta.
Tieni presente che, per banche e finanziarie, una delle condizioni fondamentali alla concessione del prestito è la capacità di sostenere l’impegno economico sottoscritto. La finanziaria valuta la tua capacità di rimborso esaminando il rapporto tra rata e reddito.

I prestiti su pegno


prestiti su pegno, sono dei finanziamenti personali che utilizzano un oggetto prezioso come garanzia e non come succede per altri tipi di prestito una fonte di reddito: busta paga, ecc...
 
Scelto l'oggetto da dare come pegno si procede poi nella valutazione del prezzo reale, solitamente questo avviene all'interno di una banca che propone questo tipo di prestito.
 
Messi d'accordo sull'ammontare del prezzo si procede conl'erogazione del prestito che può avvenire  per assegno o tramite un bonifico sul proprio conto corrente.
 
In questo modo si ottiene un prestito su pegno, ovviamente l'oggetto messo come garanzia verrà restituito dopo avere saldato il prestito con gli interessi pattuiti, fino a quel momento rimarrà in custodia della banca erogatrice del prestito.
 
La riconsegna del pegno avviene senza nessuna penale, in qualsiasi momento si può richiederlo basta comunicarlo alla banca.

Unicredit Banca con Credito su pegno è uno dei principali operatoti sul mercato italiano in questo settore, accetta come pegno oro, gioielli, diamanti, argento ed altri preziosi.
Semplice da ottenere, non è richiesta alcuna indagine patrimoniale
Veloce, ottieni subito una somma di denaro commisurata al valore dell'oggetto dato in garanzia
Trasparente nelle condizioni
Sicuro, con la custodia del bene da parte della Banca in ambienti protetti
Rimborsabile in qualsiasi momento

Cosa è L'ASSOFIN


Assofin è l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia. Nasce nel gennaio 1992 su iniziativa di nove soci fondatori attivi nei comparti del credito al consumo e immobiliare. Nel corso degli anni la compagine associativa cresce rapidamente fino a raggiungere gli attuali 64 associati che da soli coprono la larga maggioranza del mercato del credito al consumo, nonché una fetta significativa del mercato dei finanziamenti immobiliari erogati da intermediari specializzati.
Le Associate sono tutte emanazione di grandi società, di gruppi industriali o bancari sia italiani che stranieri. Sono tutte di primaria importanza tanto in termini di attività che di quote di mercato. Hanno una tradizione pluriennale di operatività nel settore e una solida compagine azionaria alle spalle che è garanzia di serietà e di affidabilità.
Nel rappresentare le proprie Associate Assofin - associata all'ABI (Associazione Bancaria Italiana), nel cui Consiglio opera insieme ad altre Associazioni - contribuisce a nominarne un rappresentante. Attiva anche a livello internazionale, Assofin è membro di Eurofinas, la Federazione europea delle società finanziarie che riunisce 17 associazioni nazionali del settore.
Obiettivo di Assofin è essere un momento d’incontro e di coordinamento degli operatori del settore.
Gli scopi principali sono:
Coordinamento
In seno ad Assofin si realizzano iniziative comuni, vengono fissati principi di carattere deontologico, si creano occasioni di scambio di esperienze e di individuazione di rilevanti problematiche comuni.
Rappresentanza
Assofin rappresenta le istanze delle Associate nelle sedi competenti e promuove un confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi.
Informazione
Assofin produce e mette a disposizione degli associati un patrimonio di informazioni di natura statistica (Osservatorio Assofin) riguardanti l'andamento dei comparti di interesse. Inoltre fornisce ai suoi membri una serie di servizi di informazione giuridica, fiscale, amministrativa e di consulenza su materie di interesse comune attraverso le proprie Commissioni interne e l'ausilio di professionisti e consulenti.
L’Associazione è inoltre impegnata a contribuire alla trasparenza e alla migliore conoscenza del comparto del credito alla famiglia; essa si propone come costante riferimento informativo per i clienti e per la stampa mettendosi a disposizione per affrontare eventuali problemi e controversie di carattere generale e per fornire approfondimenti e chiarimenti.
A tale scopo ha promosso alcune iniziative ispirate a principi di trasparenza e chiarezza nei confronti dei consumatori (Monitorata, Alla Pari, Cosa fare in caso di difficoltà).

Requisiti di ammissione

Gli associati possono essere: ordinari, corrispondenti e sostenitori.
Possono essere soci ordinari:
  1. Le Banche e gli Istituti di Credito in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede di Stato estero purché dotate di rappresentanza stabile nel territorio italiano.
  2. Le Società che abbiano i seguenti requisiti:
    • essere costituiti nella forma giuridica di società di capitali;
    • essere iscritti da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;
    • avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;
    • che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggetti alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;
    • che operino in modo continuativo nei seguenti settori: finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli, prestiti personali, emissioni di carte di credito, cessione del quinto dello stipendio e mutui immobiliari.
    Possono essere altresì ammesse le Società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori a ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.
  3. Le Società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche richieste per i soci ordinari.
Possono essere soci corrispondenti le società che non avendo i requisiti di cui sopra abbiano capitale versato e riserve disponibili superiori ad euro 1.000.000.
Non è ammessa l’adesione in qualità di socio corrispondente per le società che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario.
Qualora il socio corrispondente acquisti tutti i requisiti previsti per i soci ordinari ne acquista a tutti gli effetti la qualifica.
Decorsi trentasei mesi dalla data di associazione il socio corrispondente che non possegga tutti i requisiti per essere considerato socio ordinario, viene escluso dall’associazione, salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di consentirne la permanenza, a tempo determinato e con delibera da assumere con scadenza biennale.
Possono essere soci sostenitori le società che svolgano attività connesse, affini o strumentali rispetto a quelle dei soci ordinari, e che abbiano i seguenti requisiti:
  • essere costituite nella forma giuridica di società di capitali;
  • essere iscritte nel competente registro delle imprese da almeno trentasei mesi;
  • avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori a euro 2.000.000;
  • che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa.
Possono essere ammesse le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.

Codice deontologico

Sezione I – Norme preliminari

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Codice Deontologico è destinato a regolare i comportamenti delle imprese associate ad Assofin (le Associate) nei confronti dei consumatori, dei soggetti chiamati a collocare presso i consumatori i prodotti finanziari delle Associate nonché delle imprese concorrenti.

Art. 2 Principi generali

Le Associate sono tenute, oltre che al rispetto delle norme contenute nelle disposizioni di legge o regolamentari applicabili al credito al consumo, a comportarsi secondo buona fede e diligenza nei confronti dei consumatori. In particolare, le Associate devono praticare condizioni contrattuali nonché modalità di offerta e di svolgimento dei servizi corrette e trasparenti.
Le Associate sono tenute a vigilare affinché i propri dipendenti e, in generale, coloro che sono chiamati a commercializzare i loro prodotti adottino comportamenti pienamente rispettosi della volontà negoziale dei consumatori, evitando condotte o pratiche idonee a forzare o fuorviare i medesimi.

Sezione II – Regole di comportamento

Art. 3 – Condotta nei confronti dei concorrenti

Le Associate sono tenute al rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza richiamate nel Codice di condotta antitrust di Assofin. Le Associate sono tenute a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti delle imprese concorrenti astenendosi, ad esempio, dal diffondere messaggi pubblicitari che descrivano in modo non veritiero o fuorviante i prodotti offerti dalle medesime.

Art. 4 – Informativa pubblicitaria

Le Associate devono vigilare affinché ogni tipo di messaggio, da esse veicolato con qualsiasi mezzo, al cliente o al potenziale cliente, fornisca informazioni complete e non fuorvianti in merito agli elementi essenziali dell’offerta.
In particolare nella stesura dei messaggi pubblicitari tutte le Associate devono conformarsi ai generali principi di correttezza e trasparenza in modo che la pubblicità risulti palese e non ingannevole, idonea cioè ad indurre il consumatore ad apprezzare l’effettiva portata degli impegni che gli si chiede di assumere ed a valutare pienamente la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Ciò comporta il rispetto, oltre che di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia, delle seguenti regole di comportamento:
  • oggettiva leggibilità di tutte le componenti del testo;
  • chiarezza ed univocità del linguaggio utilizzato;
  • comprensibilità logica del messaggio veicolato;
  • astensione da escamotage grafici miranti a non rendere visibili informazioni obbligatorie.
L’adesione di Assofin ad organismi che adottino codici deontologici in materia di pubblicità vincolerà, per la durata della suddetta adesione, anche le Associate al rispetto delle relative prescrizioni.

Art. 5 – Informativa precontrattuale e stipula dei contratti

Le Associate vigilano affinché i consumatori, prima di essere vincolati da un contratto o da un’offerta, ricevano le informazioni necessarie a permettere loro di esprimere liberamente, senza forzature o condizionamenti, la propria volontà negoziale. A tal fine le Associate si impegnano a redigere in maniera chiara i documenti previsti dalla disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e si astengono dall’adottare pratiche che possano indurre il consumatore in errore.

Art. 6 – Accesso alle informazioni

Le Associate sono tenute a garantire ai consumatori, anche dopo la stipula del contratto, il costante accesso a informazioni puntuali in merito alla propria situazione contrattuale, ai tassi praticati, alla facoltà di recedere dal contratto stesso o di procedere al rimborso anticipato del debito residuo.

Art. 7 – Rapporti con le reti di vendita

Le Associate sono tenute a vigilare affinché i principi espressi nel presente Codice siano rispettati pienamente dalle imprese o dai soggetti che commercializzano i prodotti finanziari delle stesse, anche qualora tale commercializzazione avvenga al di fuori dei locali commerciali delle Associate. In particolare, le Associate sono tenute a vigilare sulla condotta dei punti vendita e a porre in essere misure (anche di carattere contrattuale) che favoriscano l’adozione da parte dei predetti punti vendita di comportamenti pienamente rispondenti alle norme di legge nonché ai principi espressi dal presente Codice.

Sezione III – Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico: composizione, procedure e poteri sanzionatori.

Art. 8 – Istituzione e composizione del Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico

I membri del Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico di Assofin sono nominati in numero di tre dall’Assemblea di Assofin. I membri del Comitato sono scelti fra persone, esterne ad Assofin, di chiara fama e specchiata moralità. La durata dell’incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile.
Il Comitato è indipendente dagli organi sociali di Assofin, relaziona sul proprio operato due volte all’anno al Comitato Esecutivo dell’Associazione e predispone una relazione annuale che viene inserita nei documenti presentati all’assemblea annuale della stessa. Le decisioni del comitato esecutivo saranno raccolte in un apposito documento e rese disponibili alle Associate. Nel caso di rigetto dei ricorsi i dati relativi a ricorrenti e convenuti verranno espunti. Il Comitato delibera a maggioranza.
Il Comitato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina al suo interno il Presidente.
Ogni membro che si trovi in conflitto di interessi (ad esempio per aver svolto nel precedente biennio incarichi professionali su incarico di una delle parti ovvero per essere stato componente dei suoi organi amministrativi o di direzione) ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute in cui sono trattate le questioni con riferimento alle quali sussista la situazione di conflitto. Ai membri del Comitato viene corrisposto un gettone per la presenza a ciascuna riunione del medesimo di ammontare definito dall’Assemblea di Assofin

Art. 9 – Segreteria del Comitato

La Segreteria del Comitato è attribuita al Segretario Generale di Assofin.
Il Segretario Generale di Assofin partecipa a tutte le riunioni del Comitato, esercita tutte le funzioni di carattere esecutivo e organizzativo necessarie al funzionamento del medesimo e svolge le relative funzioni di tesoreria.

Art. 10 – Rapporto con procedure giudiziali o arbitrali o con procedimenti avviati dalle Autorità preposte alla vigilanza sui mercati

L’applicazione del presente Codice Deontologico non limita in alcun modo il diritto di ogni associato di adire l’Autorità Giudiziaria o un collegio arbitrale.
Nel caso in cui, in relazione a comportamenti posti in essere da un associato che possano costituire violazione delle regole del presente codice, sia in corso un procedimento avviato da un’autorità amministrativa preposta alla vigilanza sui mercati, il Comitato dovrà astenersi dall’avviare un procedimento ai sensi del presente Codice Deontologico fino alla conclusione del procedimento avviato dall’autorità amministrativa.
Nel caso in cui, al momento dell’avvio del procedimento da parte di un’autorità amministrativa di vigilanza, sia già in corso un procedimento ai sensi del presente Codice, tale ultimo procedimento sarà sospeso fino alla conclusione del procedimento avviato da tale autorità.

Art. 11 – Avvio del procedimento

Il Comitato avvia i procedimenti finalizzati a verificare eventuali violazioni del presente Codice Deontologico sulla base di segnalazioni delle Associate, di uno o più consumatori o di un’associazione che ne rappresenti gli interessi, ovvero anche d’ufficio qualora comportamenti potenzialmente contrastanti con il medesimo vengano comunque a sua conoscenza.
Nel caso in cui sia presentata una segnalazione di un consumatore o di un’associazione che ne rappresenti gli interessi, il procedimento sarà avviato solo qualora siano già stati esperiti tentativi di risoluzione della controversia attraverso l’ufficio reclami dell’Associata e non sia in corso una procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia ai sensi dell’art. 128 bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TU Bancario) e della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 luglio 2008 e s.m.i.. Il procedimento potrà essere avviato ad istanza del consumatore o dell’associazione nel caso in cui la suddetta procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia abbia esito negativo.

Art. 12 – Ricorso al Comitato

Il soggetto che intenda adire il Comitato deve depositare presso la Segreteria di Assofin un ricorso in carta semplice in cui vengano esposti i fatti e le norme del presente Codice che si assumono violate. Al ricorso potrà essere allegata la documentazione che il ricorrente riterrà opportuna ai fini della prova delle affermazioni contenute nel ricorso.
Il Presidente, assistito da almeno un altro membro del Comitato, accerta preliminarmente la non manifesta infondatezza del ricorso e, in caso negativo, dispone la sua archiviazione. Il Presidente potrà disporre l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 15 lettera b) nei confronti di quell’Associata che, per più di quattro volte dovesse proporre istanze nei confronti di altre Associate che, già in via preliminare, venissero dichiarate infondate Verificata positivamente la non manifesta infondatezza del ricorso, la Segreteria di Assofin provvede ad inoltrare alla parte convenuta copia del medesimo e dei documenti ad esso allegati. Il Convenuto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia del ricorso, ha facoltà di depositare una memoria difensiva in carta semplice corredata di tutta la documentazione che riterrà opportuno sottoporre al Comitato.
La Segreteria di Assofin provvederà ad inviare al ricorrente copia della memoria e dell’eventuale documentazione depositata dal convenuto.
Le parti possono anche chiedere al Comitato di disporre l’audizione di testimoni.

Art. 13 – Svolgimento del procedimento

La prima udienza è fissata dal Presidente del Comitato entro il termine di trenta giorni dopo il deposito della memoria difensiva del convenuto ovvero trenta giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della predetta memoria qualora la medesima non venga depositata.
Il procedimento davanti al Comitato è improntato alla libertà di forma.
Le parti possono rappresentare brevemente le rispettive ragioni, eventualmente facendosi assistere da un legale o comunque da una persona di loro fiducia, e replicare brevemente agli interventi di controparte.
Lo svolgimento della seduta, compresa l’audizione degli eventuali testimoni, è regolato dal Presidente. Qualora, ad avviso del Presidente, non sia sufficiente una sola udienza, le parti possono essere riconvocate ad una seduta successiva.
Il Segretario Generale di Assofin provvede a redigere verbale delle sedute del Comitato.

Art. 14 – Decisione

Il Comitato deposita la propria decisione, in forma scritta, presso la Segreteria di Assofin entro trenta giorni dalla data dell’udienza in cui si conclude la trattazione.
La Segreteria comunica alle parti l’avvenuto deposito della decisione.
La decisione accoglie il ricorso, comminando la sanzione del caso e ordinando la cessazione dei comportamenti vietati, ovvero lo respinge. In ogni caso quantifica le spese della procedura e dispone in ordine alla loro ripartizione fra le parti.
Le decisioni del Comitato vincolano gli associati finché dura la loro partecipazione all’Associazione.
Ai termini previsti dagli articoli 12, 13 e dal presente articolo 14 si applica la sospensione feriale dei termini giudiziari dal 1 agosto al 15 settembre.

Sezione IV – Sanzioni

Art. 15 – Sanzioni

Il Comitato può disporre, a seconda della gravità della condotta dell’Associata, e tenendo conto di eventuali altri provvedimenti e sanzioni comminati alla stessa, oltre all’immediata cessazione dei comportamenti oggetto di ricorso, alla correzione del messaggio o della comunicazione ritenuto scorretto e all’adeguamento dei materiali o dei comportamenti ritenuti non corretti, le seguenti sanzioni:
  1. a) censura;
  2. b) sanzione pecuniaria da euro 5000 a euro 50.000. Gli importi corrispondenti alle sanzioni comminate dovranno essere versati dalla soccombente sul conto corrente di Assofin entro 30 giorni dal deposito della decisione presso la Segreteria di Assofin e saranno impiegati per la promozione di iniziative di informazione sul credito al consumo;
  3. c) obbligo di pubblicazione del dispositivo della decisione che irroga la sanzione di cui ai punti precedenti a cura e spese della parte soccombente su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale a seconda del caso.
Il Comitato può altresì sottoporre al Consiglio Direttivo la proposta di radiazione dall’Associazione. Tale sanzione può essere comminata solo nel caso in cui vengano poste in essere ripetutamente condotte che hanno comportato a carico della medesima Associata la comminazione di due o più sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente. La radiazione è altresì proposta nel caso in cui l’Associata non ottemperi ad una decisione del Comitato omettendo di cessare comportamenti vietati dal presente Codice, di versare l’importo della sanzione pecuniaria o di provvedere alla pubblicazione della decisione ai sensi della precedente lettera c). Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente non oltre trenta giorni dopo la formulazione della proposta da parte del Comitato.

Sezione V – Norme transitorie e finali

Art. 16 – Approvazione, entrata in vigore, modifiche

Il presente Codice Deontologico è stato approvato nell’Assemblea dei soci di Assofin del 21 ottobre 2009 ed entra in vigore il 21 ottobre 2009.





mercoledì 3 aprile 2013

Cosa è il modulo SECCI?


Il modulo SECCI è stato introdotto da Bankitalia a giugno 2011 per rendere le operazioni di prestiti più trasparenti.
E’ il modello denominato informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
La sua funzione principale è quello di permette ai clienti di valutare tutte le condizioni del prestito richiesto e la sua presa visione non è vincolate per contrarre poi il finanziamento.
Deve essere consegnato dall’istituto erogante prima di caricare la pratica.
Compito di ogni ente erogante, banca o finanziaria, prima che il cliente sottoscriva un qualsiasi contratto di finanziamento, è fornirgli informazioni dettagliate, chiare e trasparenti. Queste informazioni sono riportate dunque in un documento denominato “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, ovvero Standard European Consumer Credit Information, più comunemente Modulo SECCI.
Il Modulo SECCI riepiloga, in modo comprensibile, chiaro e trasparente, tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali del finanziamento offerto. Fra queste informazioni troverete ad esempio lʼimporto finanziato, (denominato “importo totale del credito”) la durata del contratto, i costi del finanziamento come tassi d’interesse applicati, spese totali, importo totale dovuto e le garanzie richieste dall’ente erogante. In questo documento sono inoltre riepilogati i principali diritti del consumatore e le conseguenze in caso di mancato adempimento da parte del consumatore.
Il Modulo SECCI ha lo scopo di agevolare il consumatore sia per l’analisi dei costi del finanziamento, sia per confrontare in modo semplice ed immediato le diverse proposte offerte dal mercato. Il Modulo SECCI deve essere utilizzato da tutti gli operatori finanziari. Si specifica che il foglio informativo e lʼavviso contenente i principali diritti del consumatore non fanno più parte della documentazione precontrattuale.
Pertanto sara' semplice confrontare due offerte di due banche o due finanziarie diverse, basterà semplicemente confrontare i 2 SECCI che ci vengono rilasciati, contengono le stesse informazioni e devono avere anche lo stesso tipo di impaginazione grafica.