giovedì 27 giugno 2013

Richiesta in crif

Per quanto tempo rimane presente e visualizzabile una richiesta di finanziamento in crif?

Generalmente 60 giorni.

lunedì 24 giugno 2013

La decadenza del beneficio del termine e la messa in mora

Quando si sottoscrive un contratto di finanziamento fra le clausole previste vi è quella che indica che al superamento di un determinato numero di rate scadute e non pagate si "decade dal beneficio del termine".
Ma cosa significa?

In parole semplici significa che non si ha più diritto di rimborsare il debito ratealmente, ma si deve tutto in una soluzione, capitale+interessi+spese.

Attenzione quindi a rispettare le date previste dei pagamenti, in caso di difficoltà conviene sempre rivolgersi alla società finanziaria o alla banca prima che si decada dal beneficio del termine.

sabato 15 giugno 2013

Pensioni di invalidita'

Generalmente chi dispone di una pensione di invalidità può accedere ad un finanziamento, più difficilmente ad un mutuo.
Molte finanziarie concedono piccoli prestiti ai pensionati di invalidità, fermo restando che potrebbero richiedere copia del verbale di accertamento sanitario per verificare se l'invalidità è dovuta a menomazioni fisiche o pschiche. Ovvio che chi è incapace di intendere e di volere o chi ha difetti di comprensione difficilmente potrà accedere ad un prestito.
In alcuni casi di invalidità ordinaria (pensione categoria IO) anche l'Inps concede il proprio benestare affinchè si possa sottoscrivere una cessione del quinto della pensione.

venerdì 14 giugno 2013

Prestiti alle casalinghe/2

Eccoci con qualche notizia in più.

Alcune societa' finanziarie, fra le quali Compass e Findomestic, propongono a chi è stato gia' cliente la possibilità di ottenere un prestito personale esentandoli dalla presentazione del reddito.
Ad esempio se 4 anni fa lavoravo ed ho avuto anche un piccolo finanziamento, adesso ho la possibilita' di sottoscrivere un prestito presentando solamente documento di identità e codice fiscale. Compass fino a 10mila euro e Findomestic fino a 12mila euro.
In realta' si tratta di campagne promozionali ritasgliate su misura per i clienti puntuali che però danno la possibilita' di ottenere una somma di denaro anche se al momento non si ha un reddito dimostrabile.
Nel settore sono entrate anche le Poste Italiane che consentono di avere piccole cifre, fino a 1500 euro, per i possessori di carta Poste Pay, presentando esclusivamente documento di identita' e codice fiscale. Naturalmente la condizione che le finanziarie richiedono è che si lavori e non si debba presentare il reddito,ma se si dichiara di essere disoccupato o casalinga difficilmente si otterra' il prestito.
A voi le opportune considerazioni.

mercoledì 12 giugno 2013

Prestiti alle casalinghe

In realta' non esiste questa tipologia di prestito.
Però è vero che alcune societa' finanziarie erogano prestiti anche a chi non ha un reddito dimostrabile, sia sotto forma di prestito finalizzato sia sotto forma di prestito personale.
Stiamo raccogliendo informazioni in merito e vi aggiorneremo al più presto.

martedì 11 giugno 2013

Prestiti Banco Posta

Un prodotto interessante sono i prestiti erogati dalle Poste.

In realta' le poste fungono solamente da intermediario in quanto la valutazione e l'erogazione vengono effettuate da Compass o da Deutsche Bank (Prestitempo).

Il prestito è riservato a tutti i clienti, anche ai non correntisti Bancoposta, e l'erogazione è velocissima.

In pochi minuti si ottiene l'esito della pratica ed in 2 giorni lavorativi l'accredito della somma.

Quasi tutti gli uffici postali in Italia sono abilitati.

venerdì 19 aprile 2013

Il Mutuo


Il contratto di mutuo

In questo capitolo potrai conoscere i concetti fondamentali del contratto di mutuo, utili per capire come funziona un mutuo, quali diverse situazioni contrattuali si possono verificare e perché è non solo necessario ma importante il ruolo del notaio.

COS'È UN MUTUO?
Il mutuo è il principale contratto di prestito.
Consiste nel trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (mutuante) ad un altro soggetto (mutuatario), con assunzione da parte del mutuatario dell'obbligo di restituire al mutuante altrettanto denaro.
Il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna del denaro prestato al mutuatario, che ne diviene il proprietario.
Il mutuo di denaro è naturalmente a titolo oneroso. Salvo patto contrario, infatti, chi ha ricevuto in prestito una somma di denaro deve corrispondere gli interessi.

La misura degli interessi è determinata dalle parti. Nell'ipotesi di interessi pattuiti in misura superiore a quella legale v'è l'obbligo della forma scritta. Inoltre, esiste il divieto assoluto di pattuire interessi usurari.
Qualora le parti stabiliscano interessi in misura superiore a quella legale, essi saranno dovuti anche per il periodo di proroga del contratto stesso.
Tanto il mancato rispetto della forma scritta, nel caso di interessi superiori alla misura legale, quanto la pattuizione di interessi usurari, comportano la nullità dell'accordo e la riduzione dell'interesse nella misura legale. La nullità è però limitata al solo patto degli interessi e non è estesa all’intero contratto.
Il mutuo ipotecario è disciplinato da particolari norme che determinano l'ammontare massimo dei finanziamenti ed altri aspetti propri di questo tipo di credito (detto anche credito fondiario).

Fino a pochi anni fa, il credito fondiario era esercitato da pochi Istituti di credito appositamente autorizzati, con esclusione di tutte le altre Banche. Dopo le recenti innovazioni legislative, tutte le banche possono concedere mutui ipotecari. Questa situazione ha ampliato le possibilità di ottenere un finanziamento ed ha contribuito a semplificare procedure e modalità operative.
Per i mutui in particolare, si è passati da una normativa piuttosto rigida ed analitica, ad una impostazione innovativa e snella. In linea di principio, un contratto di mutuo può essere concretizzato in qualsiasi forma che realizza l’esercizio del credito, quindi anche attraverso un rapporto di conto corrente. Per quanto riguarda la durata del mutuo, la legge esige che la durata sia media o lunga. Comunemente si ritiene che i finanziamenti a "medio termine" sono quelli la cui durata è superiore ai 18 mesi e non supera i 5 anni. I finanziamenti a "lungo termine" sono quelli la cui durata è superiore ai 5 anni. 

NORME CONTRATTUALI
Secondo la legge, il “credito ipotecario” è genericamente un “finanziamento”. Tale definizione permette di utilizzare qualsiasi forma contrattuale di credito per concludere contratti di finanziamento ipotecario, ovviamente nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa.

Contratto unico
Questo tipo di contratto si configura come un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e quindi ancor prima dell'iscrizione ipotecaria.
In tal caso, la somma mutuata viene contestualmente riversata dal mutuatario (richiedente il prestito) al mutuante (Banca) a titolo di deposito, a garanzia degli impegni assunti dal mutuatario: in particolare, la dimostrazione dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca.
In effetti, la definitiva messa a disposizione della somma mutuata ha luogo non come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede di stipula, ma come svincolo del deposito e ciò, senza particolare formalità.
Il contratto unico si manifesta come il più comodo fra i contratti di credito ipotecario. Infatti non comporta la stipula di ulteriori atti formali ed aggiuntivi, quale quelli della "erogazione" e "quietanza". L'erogazione della somma mutuata avviene integralmente in sede di stipula.

L'apertura di credito ipotecario in conto corrente
Tale forma di finanziamento è stata da sempre utilizzata nella prassi bancaria. Rispetto al mutuo con rimborso rateale a data prefissata, l'apertura di credito in conto corrente viene considerata uno strumento più flessibile e snello, data l'assoluta libertà dei tempi di rimborso e la costante ricostituibilità della provvista mediante versamenti nel conto.

Il mutuo aperto
Si tratta di un finanziamento da erogarsi in più riprese, secondo tempi e modalità difficilmente determinabili in anticipo.
Nell'iniziale contratto, quindi, si rinuncia a determinare tutte le specifiche caratteristiche e, qualora indicate, se ne ammette la modificabilità in occasione dell'erogazione.
Sia il "mutuo aperto" che la "apertura di credito ipotecario in conto corrente" sono contratti utilizzati per finanziare costruzioni. 

FINANZIAMENTO MASSIMO
L'importo massimo finanziabile è l'80% del valore di mercato del bene immobile oggetto dell'ipoteca. Questa percentuale è comunemente detta "limite di finanziabilità" e costituisce una caratteristica significativa nelle operazioni di mutuo ipotecario.
Il limite dell'80 % del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire può essere elevato fino al 100%, qualora vengano date ulteriori garanzie. Anche nel caso di finanziamenti nel limite dell'80% essi possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia ipotecaria, anche da qualsiasi altra garanzia supplementare che sia ritenuta idonea e necessaria dalla Banca.
MUTUI INTEGRATIVI
E' stata ammessa la possibilità per le Banche di concedere finanziamenti integrativi, nell'ipotesi in cui si è in presenza di un mutuo già esistente e di precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per determinare l'importo concedibile (limite di finanziabilità), all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente.
La novità consiste nell'avere previsto la possibilità di sommare al nuovo finanziamento (mutuo integrativo) il residuo debito in linea capitale del precedente. 

ACCOLLO DI UN MUTUO PREESISTENTE
È una situazione ricorrente. Si ha accollo di un mutuo quando si subentra, a titolo particolare, nelle obbligazioni assunte dal contraente originario a seguito della vendita del bene ipotecato.
L'accollo del mutuo assistito da ipoteca è legato all'adesione delle Banche creditrici che normalmente non liberano il mutuatario originario(ma si può comunque richiedere di esserne liberati). L'accollo in questione ha carattere cumulativo e non liberatorio; ciò significa che responsabili del debito ipotecario sono sia il contraente originario che il subentrante. Va pure sottolineato come le Banche possano anche non aderire all'accollo nell'ipotesi in cui ritengano che il subentrante non abbia i requisiti della capacità di credito richiesta. 

IL RUOLO DEL NOTAIO
L'atto di concessione del mutuo deve essere stipulato nella forma di atto pubblico, cioè davanti ad un notaio. Questa formalità è richiesta dalla legge, sia per poter iscrivere l'ipoteca sull'immobile, sia per attribuire all'atto pubblico il requisito di "titolo esecutivo" .
L’atto di mutuo è un “titolo esecutivo” nel senso che se il debitore non adempie ai suoi obblighi non è necessaria una sentenza di condanna: per l’esecuzione del contratto basta semplicemente l’atto. Ciò assicura una certa tranquillità alla banca creditrice.