giovedì 4 aprile 2013

5 regole da seguire


Oggi l’offerta di prestiti di banche e finanziarie è sempre più ampia: ma come scegliere il prestito personale migliore tra le diverse proposte? Per  valutare concretamente qual è il prestito più conveniente e adatto alle tue esigenze segui queste 5 semplici regole.
1. Controlla il TAN: scegli il migliore e ottieni una rata più bassa.
Se vuoi ottenere un prestito  vantaggioso e ridurre al minimo il costo del tuo finanziamento prendi in considerazione il TAN. Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è il tasso di interesse che le banche utilizzano per fissare l’importo delle rate che dovrai sostenere mensilmente per restituire il tuo prestito: più il TAN è basso, più conveniente sarà la rata del prestito.
Per scegliere il prestito più adatto alle tue esigenze scegli valutando il TAN più conveniente, ma non dimenticare di confrontare le offerte calcolando anche le spese accessorie. Fai attenzione, i costi relativi a queste spese non sono inclusi nel TAN, ma vengono indicati da un altro tasso di riferimento: il TAEG.
2. Fai attenzione alle spese accessorie: spesso sono onerose.
Spesso le finanziarie includono nel costo del finanziamento le cosiddette spese accessorie, ovvero alcune spese che non sono strettamente legate al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi.
Le spese accessorie rappresentano i costi legati ai servizi necessari alla gestione del tuo prestito. Le principali sono:
  • Le spese di istruttoria
  • Le spese di incasso e gestione rata
  • L’imposta di bollo/sostitutiva sul contratto
  • Spese di chiusura della pratica
  • Il costo per le singole comunicazioni periodiche
  • Il costo di un’eventuale assicurazione
Per valutare una proposta di prestito in modo corretto occorre quindi esaminare attentamente sia il TAN (Tasso Annuo Nominale) sia le spese accessorie. Per un confronto preciso tra varie offerte utilizza il TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale. Il TAEG, formato dal TAN e dallespese accessorie, riassume in valore percentuale il costo reale di un prestito e ti consente di capire immediatamente la convenienza del finanziamento.
3. Controlla il costo dell’assicurazione: non sempre è obbligatoria.
Ricorda sempre di controllare se sono previste coperture assicurative da sottoscrivere al momento della firma del contratto. A seconda del tipo di finanziaria le polizze assicurative vengono proposte con modalità differenti: la sottoscrizione può essere obbligatoria o facoltativa. La copertura assicurativa è un costo che va a incidere indubbiamente sul valore della rata, ma ti consigliamo di valutare l’assicurazione come un’opportunità di restituire le rate con la massima tranquillità.
L’assicurazione serve a tutelarti dal rischio di insolvenza, consentendoti di sostenere l’impegno economico preso anche al verificarsi di eventi negativi (malattie gravi, infortuni permanenti, decesso e/o improvvisa disoccupazione). Grazie alla copertura assicurativa, la compagnia si prende carico delle rate nel caso in cui tu sia impossibilitato a restituire la somma avuta in prestito.
4. Segnala un tuo garante: la richiesta verrà accettata con più probabilità.
Oltre alla capacità di rimborsare le rate, c’è un altro fattore che fa aumentare la tua possibilità di vedere accettata la tua richiesta: la presenza di un garante. Il garante pone la sua firma sul contratto di prestito in qualità di fideiussore. La sua responsabilità è di garantire il regolare pagamento delle rate nel caso in cui tu non possa più far fronte all’impegno economico preso.
Banche e finanziarie sono sempre più attente a limitare un possibile rischio di insolvenza da parte del richiedente. Il garante rappresenta una sicurezza in più per la banca che, in questo modo, si assicura il rimborso delle rate nelle modalità e nei tempi stabiliti nel contratto di prestito.
Ti ricordiamo che la presenza del garante non è sempre un requisito necessario alla concessione del prestito, ma una condizione che contribuisce a far di te un cliente ideale.
5. Allunga la durata per ridurre la rata: otterrai il prestito più facilmente.     
Quando fai richiesta di un finanziamento cerca di distribuire su più anni il peso delle rate: in questo modo otterrai un valore della rata più conveniente e aumenterai la possibilità di veder accettata la tua richiesta.
Tieni presente che, per banche e finanziarie, una delle condizioni fondamentali alla concessione del prestito è la capacità di sostenere l’impegno economico sottoscritto. La finanziaria valuta la tua capacità di rimborso esaminando il rapporto tra rata e reddito.

I prestiti su pegno


prestiti su pegno, sono dei finanziamenti personali che utilizzano un oggetto prezioso come garanzia e non come succede per altri tipi di prestito una fonte di reddito: busta paga, ecc...
 
Scelto l'oggetto da dare come pegno si procede poi nella valutazione del prezzo reale, solitamente questo avviene all'interno di una banca che propone questo tipo di prestito.
 
Messi d'accordo sull'ammontare del prezzo si procede conl'erogazione del prestito che può avvenire  per assegno o tramite un bonifico sul proprio conto corrente.
 
In questo modo si ottiene un prestito su pegno, ovviamente l'oggetto messo come garanzia verrà restituito dopo avere saldato il prestito con gli interessi pattuiti, fino a quel momento rimarrà in custodia della banca erogatrice del prestito.
 
La riconsegna del pegno avviene senza nessuna penale, in qualsiasi momento si può richiederlo basta comunicarlo alla banca.

Unicredit Banca con Credito su pegno è uno dei principali operatoti sul mercato italiano in questo settore, accetta come pegno oro, gioielli, diamanti, argento ed altri preziosi.
Semplice da ottenere, non è richiesta alcuna indagine patrimoniale
Veloce, ottieni subito una somma di denaro commisurata al valore dell'oggetto dato in garanzia
Trasparente nelle condizioni
Sicuro, con la custodia del bene da parte della Banca in ambienti protetti
Rimborsabile in qualsiasi momento

Cosa è L'ASSOFIN


Assofin è l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nei comparti del credito alla famiglia. Nasce nel gennaio 1992 su iniziativa di nove soci fondatori attivi nei comparti del credito al consumo e immobiliare. Nel corso degli anni la compagine associativa cresce rapidamente fino a raggiungere gli attuali 64 associati che da soli coprono la larga maggioranza del mercato del credito al consumo, nonché una fetta significativa del mercato dei finanziamenti immobiliari erogati da intermediari specializzati.
Le Associate sono tutte emanazione di grandi società, di gruppi industriali o bancari sia italiani che stranieri. Sono tutte di primaria importanza tanto in termini di attività che di quote di mercato. Hanno una tradizione pluriennale di operatività nel settore e una solida compagine azionaria alle spalle che è garanzia di serietà e di affidabilità.
Nel rappresentare le proprie Associate Assofin - associata all'ABI (Associazione Bancaria Italiana), nel cui Consiglio opera insieme ad altre Associazioni - contribuisce a nominarne un rappresentante. Attiva anche a livello internazionale, Assofin è membro di Eurofinas, la Federazione europea delle società finanziarie che riunisce 17 associazioni nazionali del settore.
Obiettivo di Assofin è essere un momento d’incontro e di coordinamento degli operatori del settore.
Gli scopi principali sono:
Coordinamento
In seno ad Assofin si realizzano iniziative comuni, vengono fissati principi di carattere deontologico, si creano occasioni di scambio di esperienze e di individuazione di rilevanti problematiche comuni.
Rappresentanza
Assofin rappresenta le istanze delle Associate nelle sedi competenti e promuove un confronto costante con gli organi amministrativi e legislativi.
Informazione
Assofin produce e mette a disposizione degli associati un patrimonio di informazioni di natura statistica (Osservatorio Assofin) riguardanti l'andamento dei comparti di interesse. Inoltre fornisce ai suoi membri una serie di servizi di informazione giuridica, fiscale, amministrativa e di consulenza su materie di interesse comune attraverso le proprie Commissioni interne e l'ausilio di professionisti e consulenti.
L’Associazione è inoltre impegnata a contribuire alla trasparenza e alla migliore conoscenza del comparto del credito alla famiglia; essa si propone come costante riferimento informativo per i clienti e per la stampa mettendosi a disposizione per affrontare eventuali problemi e controversie di carattere generale e per fornire approfondimenti e chiarimenti.
A tale scopo ha promosso alcune iniziative ispirate a principi di trasparenza e chiarezza nei confronti dei consumatori (Monitorata, Alla Pari, Cosa fare in caso di difficoltà).

Requisiti di ammissione

Gli associati possono essere: ordinari, corrispondenti e sostenitori.
Possono essere soci ordinari:
  1. Le Banche e gli Istituti di Credito in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede di Stato estero purché dotate di rappresentanza stabile nel territorio italiano.
  2. Le Società che abbiano i seguenti requisiti:
    • essere costituiti nella forma giuridica di società di capitali;
    • essere iscritti da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;
    • avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;
    • che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggetti alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;
    • che operino in modo continuativo nei seguenti settori: finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli, prestiti personali, emissioni di carte di credito, cessione del quinto dello stipendio e mutui immobiliari.
    Possono essere altresì ammesse le Società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori a ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.
  3. Le Società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche richieste per i soci ordinari.
Possono essere soci corrispondenti le società che non avendo i requisiti di cui sopra abbiano capitale versato e riserve disponibili superiori ad euro 1.000.000.
Non è ammessa l’adesione in qualità di socio corrispondente per le società che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario.
Qualora il socio corrispondente acquisti tutti i requisiti previsti per i soci ordinari ne acquista a tutti gli effetti la qualifica.
Decorsi trentasei mesi dalla data di associazione il socio corrispondente che non possegga tutti i requisiti per essere considerato socio ordinario, viene escluso dall’associazione, salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di consentirne la permanenza, a tempo determinato e con delibera da assumere con scadenza biennale.
Possono essere soci sostenitori le società che svolgano attività connesse, affini o strumentali rispetto a quelle dei soci ordinari, e che abbiano i seguenti requisiti:
  • essere costituite nella forma giuridica di società di capitali;
  • essere iscritte nel competente registro delle imprese da almeno trentasei mesi;
  • avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori a euro 2.000.000;
  • che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa.
Possono essere ammesse le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.

Codice deontologico

Sezione I – Norme preliminari

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente Codice Deontologico è destinato a regolare i comportamenti delle imprese associate ad Assofin (le Associate) nei confronti dei consumatori, dei soggetti chiamati a collocare presso i consumatori i prodotti finanziari delle Associate nonché delle imprese concorrenti.

Art. 2 Principi generali

Le Associate sono tenute, oltre che al rispetto delle norme contenute nelle disposizioni di legge o regolamentari applicabili al credito al consumo, a comportarsi secondo buona fede e diligenza nei confronti dei consumatori. In particolare, le Associate devono praticare condizioni contrattuali nonché modalità di offerta e di svolgimento dei servizi corrette e trasparenti.
Le Associate sono tenute a vigilare affinché i propri dipendenti e, in generale, coloro che sono chiamati a commercializzare i loro prodotti adottino comportamenti pienamente rispettosi della volontà negoziale dei consumatori, evitando condotte o pratiche idonee a forzare o fuorviare i medesimi.

Sezione II – Regole di comportamento

Art. 3 – Condotta nei confronti dei concorrenti

Le Associate sono tenute al rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza richiamate nel Codice di condotta antitrust di Assofin. Le Associate sono tenute a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti delle imprese concorrenti astenendosi, ad esempio, dal diffondere messaggi pubblicitari che descrivano in modo non veritiero o fuorviante i prodotti offerti dalle medesime.

Art. 4 – Informativa pubblicitaria

Le Associate devono vigilare affinché ogni tipo di messaggio, da esse veicolato con qualsiasi mezzo, al cliente o al potenziale cliente, fornisca informazioni complete e non fuorvianti in merito agli elementi essenziali dell’offerta.
In particolare nella stesura dei messaggi pubblicitari tutte le Associate devono conformarsi ai generali principi di correttezza e trasparenza in modo che la pubblicità risulti palese e non ingannevole, idonea cioè ad indurre il consumatore ad apprezzare l’effettiva portata degli impegni che gli si chiede di assumere ed a valutare pienamente la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
Ciò comporta il rispetto, oltre che di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia, delle seguenti regole di comportamento:
  • oggettiva leggibilità di tutte le componenti del testo;
  • chiarezza ed univocità del linguaggio utilizzato;
  • comprensibilità logica del messaggio veicolato;
  • astensione da escamotage grafici miranti a non rendere visibili informazioni obbligatorie.
L’adesione di Assofin ad organismi che adottino codici deontologici in materia di pubblicità vincolerà, per la durata della suddetta adesione, anche le Associate al rispetto delle relative prescrizioni.

Art. 5 – Informativa precontrattuale e stipula dei contratti

Le Associate vigilano affinché i consumatori, prima di essere vincolati da un contratto o da un’offerta, ricevano le informazioni necessarie a permettere loro di esprimere liberamente, senza forzature o condizionamenti, la propria volontà negoziale. A tal fine le Associate si impegnano a redigere in maniera chiara i documenti previsti dalla disciplina in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e si astengono dall’adottare pratiche che possano indurre il consumatore in errore.

Art. 6 – Accesso alle informazioni

Le Associate sono tenute a garantire ai consumatori, anche dopo la stipula del contratto, il costante accesso a informazioni puntuali in merito alla propria situazione contrattuale, ai tassi praticati, alla facoltà di recedere dal contratto stesso o di procedere al rimborso anticipato del debito residuo.

Art. 7 – Rapporti con le reti di vendita

Le Associate sono tenute a vigilare affinché i principi espressi nel presente Codice siano rispettati pienamente dalle imprese o dai soggetti che commercializzano i prodotti finanziari delle stesse, anche qualora tale commercializzazione avvenga al di fuori dei locali commerciali delle Associate. In particolare, le Associate sono tenute a vigilare sulla condotta dei punti vendita e a porre in essere misure (anche di carattere contrattuale) che favoriscano l’adozione da parte dei predetti punti vendita di comportamenti pienamente rispondenti alle norme di legge nonché ai principi espressi dal presente Codice.

Sezione III – Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico: composizione, procedure e poteri sanzionatori.

Art. 8 – Istituzione e composizione del Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico

I membri del Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico di Assofin sono nominati in numero di tre dall’Assemblea di Assofin. I membri del Comitato sono scelti fra persone, esterne ad Assofin, di chiara fama e specchiata moralità. La durata dell’incarico è pari a tre anni ed è rinnovabile.
Il Comitato è indipendente dagli organi sociali di Assofin, relaziona sul proprio operato due volte all’anno al Comitato Esecutivo dell’Associazione e predispone una relazione annuale che viene inserita nei documenti presentati all’assemblea annuale della stessa. Le decisioni del comitato esecutivo saranno raccolte in un apposito documento e rese disponibili alle Associate. Nel caso di rigetto dei ricorsi i dati relativi a ricorrenti e convenuti verranno espunti. Il Comitato delibera a maggioranza.
Il Comitato, a maggioranza assoluta dei suoi membri, nomina al suo interno il Presidente.
Ogni membro che si trovi in conflitto di interessi (ad esempio per aver svolto nel precedente biennio incarichi professionali su incarico di una delle parti ovvero per essere stato componente dei suoi organi amministrativi o di direzione) ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle sedute in cui sono trattate le questioni con riferimento alle quali sussista la situazione di conflitto. Ai membri del Comitato viene corrisposto un gettone per la presenza a ciascuna riunione del medesimo di ammontare definito dall’Assemblea di Assofin

Art. 9 – Segreteria del Comitato

La Segreteria del Comitato è attribuita al Segretario Generale di Assofin.
Il Segretario Generale di Assofin partecipa a tutte le riunioni del Comitato, esercita tutte le funzioni di carattere esecutivo e organizzativo necessarie al funzionamento del medesimo e svolge le relative funzioni di tesoreria.

Art. 10 – Rapporto con procedure giudiziali o arbitrali o con procedimenti avviati dalle Autorità preposte alla vigilanza sui mercati

L’applicazione del presente Codice Deontologico non limita in alcun modo il diritto di ogni associato di adire l’Autorità Giudiziaria o un collegio arbitrale.
Nel caso in cui, in relazione a comportamenti posti in essere da un associato che possano costituire violazione delle regole del presente codice, sia in corso un procedimento avviato da un’autorità amministrativa preposta alla vigilanza sui mercati, il Comitato dovrà astenersi dall’avviare un procedimento ai sensi del presente Codice Deontologico fino alla conclusione del procedimento avviato dall’autorità amministrativa.
Nel caso in cui, al momento dell’avvio del procedimento da parte di un’autorità amministrativa di vigilanza, sia già in corso un procedimento ai sensi del presente Codice, tale ultimo procedimento sarà sospeso fino alla conclusione del procedimento avviato da tale autorità.

Art. 11 – Avvio del procedimento

Il Comitato avvia i procedimenti finalizzati a verificare eventuali violazioni del presente Codice Deontologico sulla base di segnalazioni delle Associate, di uno o più consumatori o di un’associazione che ne rappresenti gli interessi, ovvero anche d’ufficio qualora comportamenti potenzialmente contrastanti con il medesimo vengano comunque a sua conoscenza.
Nel caso in cui sia presentata una segnalazione di un consumatore o di un’associazione che ne rappresenti gli interessi, il procedimento sarà avviato solo qualora siano già stati esperiti tentativi di risoluzione della controversia attraverso l’ufficio reclami dell’Associata e non sia in corso una procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia ai sensi dell’art. 128 bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TU Bancario) e della delibera del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 29 luglio 2008 e s.m.i.. Il procedimento potrà essere avviato ad istanza del consumatore o dell’associazione nel caso in cui la suddetta procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia abbia esito negativo.

Art. 12 – Ricorso al Comitato

Il soggetto che intenda adire il Comitato deve depositare presso la Segreteria di Assofin un ricorso in carta semplice in cui vengano esposti i fatti e le norme del presente Codice che si assumono violate. Al ricorso potrà essere allegata la documentazione che il ricorrente riterrà opportuna ai fini della prova delle affermazioni contenute nel ricorso.
Il Presidente, assistito da almeno un altro membro del Comitato, accerta preliminarmente la non manifesta infondatezza del ricorso e, in caso negativo, dispone la sua archiviazione. Il Presidente potrà disporre l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 15 lettera b) nei confronti di quell’Associata che, per più di quattro volte dovesse proporre istanze nei confronti di altre Associate che, già in via preliminare, venissero dichiarate infondate Verificata positivamente la non manifesta infondatezza del ricorso, la Segreteria di Assofin provvede ad inoltrare alla parte convenuta copia del medesimo e dei documenti ad esso allegati. Il Convenuto, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della copia del ricorso, ha facoltà di depositare una memoria difensiva in carta semplice corredata di tutta la documentazione che riterrà opportuno sottoporre al Comitato.
La Segreteria di Assofin provvederà ad inviare al ricorrente copia della memoria e dell’eventuale documentazione depositata dal convenuto.
Le parti possono anche chiedere al Comitato di disporre l’audizione di testimoni.

Art. 13 – Svolgimento del procedimento

La prima udienza è fissata dal Presidente del Comitato entro il termine di trenta giorni dopo il deposito della memoria difensiva del convenuto ovvero trenta giorni dopo la scadenza del termine per il deposito della predetta memoria qualora la medesima non venga depositata.
Il procedimento davanti al Comitato è improntato alla libertà di forma.
Le parti possono rappresentare brevemente le rispettive ragioni, eventualmente facendosi assistere da un legale o comunque da una persona di loro fiducia, e replicare brevemente agli interventi di controparte.
Lo svolgimento della seduta, compresa l’audizione degli eventuali testimoni, è regolato dal Presidente. Qualora, ad avviso del Presidente, non sia sufficiente una sola udienza, le parti possono essere riconvocate ad una seduta successiva.
Il Segretario Generale di Assofin provvede a redigere verbale delle sedute del Comitato.

Art. 14 – Decisione

Il Comitato deposita la propria decisione, in forma scritta, presso la Segreteria di Assofin entro trenta giorni dalla data dell’udienza in cui si conclude la trattazione.
La Segreteria comunica alle parti l’avvenuto deposito della decisione.
La decisione accoglie il ricorso, comminando la sanzione del caso e ordinando la cessazione dei comportamenti vietati, ovvero lo respinge. In ogni caso quantifica le spese della procedura e dispone in ordine alla loro ripartizione fra le parti.
Le decisioni del Comitato vincolano gli associati finché dura la loro partecipazione all’Associazione.
Ai termini previsti dagli articoli 12, 13 e dal presente articolo 14 si applica la sospensione feriale dei termini giudiziari dal 1 agosto al 15 settembre.

Sezione IV – Sanzioni

Art. 15 – Sanzioni

Il Comitato può disporre, a seconda della gravità della condotta dell’Associata, e tenendo conto di eventuali altri provvedimenti e sanzioni comminati alla stessa, oltre all’immediata cessazione dei comportamenti oggetto di ricorso, alla correzione del messaggio o della comunicazione ritenuto scorretto e all’adeguamento dei materiali o dei comportamenti ritenuti non corretti, le seguenti sanzioni:
  1. a) censura;
  2. b) sanzione pecuniaria da euro 5000 a euro 50.000. Gli importi corrispondenti alle sanzioni comminate dovranno essere versati dalla soccombente sul conto corrente di Assofin entro 30 giorni dal deposito della decisione presso la Segreteria di Assofin e saranno impiegati per la promozione di iniziative di informazione sul credito al consumo;
  3. c) obbligo di pubblicazione del dispositivo della decisione che irroga la sanzione di cui ai punti precedenti a cura e spese della parte soccombente su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale a seconda del caso.
Il Comitato può altresì sottoporre al Consiglio Direttivo la proposta di radiazione dall’Associazione. Tale sanzione può essere comminata solo nel caso in cui vengano poste in essere ripetutamente condotte che hanno comportato a carico della medesima Associata la comminazione di due o più sanzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente. La radiazione è altresì proposta nel caso in cui l’Associata non ottemperi ad una decisione del Comitato omettendo di cessare comportamenti vietati dal presente Codice, di versare l’importo della sanzione pecuniaria o di provvedere alla pubblicazione della decisione ai sensi della precedente lettera c). Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente non oltre trenta giorni dopo la formulazione della proposta da parte del Comitato.

Sezione V – Norme transitorie e finali

Art. 16 – Approvazione, entrata in vigore, modifiche

Il presente Codice Deontologico è stato approvato nell’Assemblea dei soci di Assofin del 21 ottobre 2009 ed entra in vigore il 21 ottobre 2009.





mercoledì 3 aprile 2013

Cosa è il modulo SECCI?


Il modulo SECCI è stato introdotto da Bankitalia a giugno 2011 per rendere le operazioni di prestiti più trasparenti.
E’ il modello denominato informazioni europee di base sul credito ai consumatori.
La sua funzione principale è quello di permette ai clienti di valutare tutte le condizioni del prestito richiesto e la sua presa visione non è vincolate per contrarre poi il finanziamento.
Deve essere consegnato dall’istituto erogante prima di caricare la pratica.
Compito di ogni ente erogante, banca o finanziaria, prima che il cliente sottoscriva un qualsiasi contratto di finanziamento, è fornirgli informazioni dettagliate, chiare e trasparenti. Queste informazioni sono riportate dunque in un documento denominato “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”, ovvero Standard European Consumer Credit Information, più comunemente Modulo SECCI.
Il Modulo SECCI riepiloga, in modo comprensibile, chiaro e trasparente, tutte le informazioni relative alle caratteristiche principali del finanziamento offerto. Fra queste informazioni troverete ad esempio lʼimporto finanziato, (denominato “importo totale del credito”) la durata del contratto, i costi del finanziamento come tassi d’interesse applicati, spese totali, importo totale dovuto e le garanzie richieste dall’ente erogante. In questo documento sono inoltre riepilogati i principali diritti del consumatore e le conseguenze in caso di mancato adempimento da parte del consumatore.
Il Modulo SECCI ha lo scopo di agevolare il consumatore sia per l’analisi dei costi del finanziamento, sia per confrontare in modo semplice ed immediato le diverse proposte offerte dal mercato. Il Modulo SECCI deve essere utilizzato da tutti gli operatori finanziari. Si specifica che il foglio informativo e lʼavviso contenente i principali diritti del consumatore non fanno più parte della documentazione precontrattuale.
Pertanto sara' semplice confrontare due offerte di due banche o due finanziarie diverse, basterà semplicemente confrontare i 2 SECCI che ci vengono rilasciati, contengono le stesse informazioni e devono avere anche lo stesso tipo di impaginazione grafica.





TAN e TAEG, quali sono le differenze?

Quando ci ritroviamo davanti ad un preventivo o ad una offerta di prestito vedremo che sono presenti due indicatori del tasso di interesse che ci viene applicato, essi sono il TAN ed il TAEG.

L'acronimo TAN sta per Tasso Annuale Nominale ed indica esclusivamente la misura degli interessi dovuti su un prestito, senza considerare le spese. Ma le spese sono molte, sia in caso di prestiti che di mutui: una voce importante è costituita dalle spese di apertura pratica, ma ci sono anche le spese di incasso, le spese di assicurazione eventualmente imposte dal creditore, etc.


Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) si pone l'obiettivo di rappresentare nel modo più completo ed esatto possibile il costo di un finanziamento. 

Si tratta di un tasso puramente virtuale. Non viene infatti utilizzato per calcolare le rate. Piuttosto è un indicatore, una cifra in grado di dichiarare il costo globale del prestito. 

Il grande vantaggio del TAEG è il suo utilizzo ai fini comparativi. Confrontando il TAEG di due mutui o di 2 prestiti si acquisisce immediatamente l'idea di quale costi di più e di quanto. 

Vediamo allora come differisce dal Tasso Annuo Nominale, con cui abbiamo tutti più confidenza. 

Nelle considerazioni sui tassi è consuetudine misurare la spesa annua in interessi. Un costo di 50 Euro su un finanziamento di 1.000 Euro rimborsato dopo un anno vuol dire pagare il 5%. Ciò corrisponde al Tasso Annuo Nominale (T.A.N.) del prestito. 

Nella sua semplicità questa considerazione non tiene conto di due elementi complementari e non trascurabili:
  • 1. Il tipo di rimborso
  • 2. Le spese dell'operazione

Il tipo di rimborso

Il metodo di ammortamento usato abitualmente per mutui e prestiti (francese a rata costante) prevede che il pagamento dell'interesse non avvenga una volta sola a fine anno, ma risulti caricato su ogni rata. 

Con pagamenti frazionati nell'anno, il più delle volte mensili, ciò rappresenta un piccolo vantaggio per il finanziatore, che comincia ad incassare gli interessi in anticipo. 

Il fenomeno lascia insensibile il Tasso Nominale mentre viene recepito dal Tasso Effettivo. 

La differenza tra Tasso Nominale ed Effettivo si incrementa con l'aumentare del tasso e con il crescere del numero di rate annue. 

ESEMPIO: Consideriamo un prestito al Tasso Nominale del 5% annuo. Se il pagamento avviene semestralmente (2 rate all'anno) il Tasso Effettivo sarà pari al 5,06%. Con il pagamento mensile (12 rate annue) ammonterà al 5,12%. 

Invece un Tasso Nominale del 20%, regolato con pagamento mensile aumenterà fino al 21,9%, con una differenza di quasi due punti rispetto al Tasso Nominale. 

Nella sua volontà di rappresentare fedelmente il costo del finanziamento il T.A.E.G. disdegna il Tasso Nominale per prendere in considerazione il più autorevole Tasso Effettivo.

Le spese dell'operazione

Obiettivo dichiarato del TAEG è quello di ricomprendere gli effetti di tutte le spese obbligatorie ai fini di apertura e pagamento del finanziamento (per un elenco dettagliato vedi l'approfondimento sull'ISC). 

Per conseguirlo si ipotizza che i costi iniziali riducano il capitale prestato e che le spese periodiche aumentino la rata. Il calcolo del TAEG viene effettuato dopo avere apportato tali correttivi ai numeri dell'operazione. 

ESEMPIO: un mutuo decennale di 100.000 Euro al 5% (1.061 Euro mensili) privo di spese di apertura o di gestione avrebbe un TAEG coincidente con il suo Tasso Effettivo, cioè 5,12%. 

Qualora invece la banca richiedesse 800 Euro di spese iniziali ciò corrisponderà in pratica a ricevere un finanziamento ridotto a 99.200 Euro (100.000 - 800). 

Se poi tutti i mesi dovrò pagare 3 Euro per la polizza incendio e 2 Euro di spese di incasso, sarà come sopportare una rata maggiorata di 5 Euro. 

Il fedele TAEG farà perciò i suoi conti considerando il capitale ristretto a 99.200 Euro ed una rata mensile maggiorata a 1.066 Euro (1.061 + 5 di spese). Risultato: TAEG = 5,41%, ovvero il tasso effettivo di un mutuo decennale di 99.200 Euro rimborsato con una rata mensile di 1.066 Euro. 

In pratica sarà come avere azzerato tutti i costi del finanziamento avendoli tramutati in interessi. 

Pertanto paragonare i TAEG corrisponde idealmente a confrontare diversi finanziamenti a spese zero. Comodo, no?


lunedì 1 aprile 2013

Cosa è la CRIF e le banche dati?


Spesso ci domandiamo quale sia il criterio sul quale si basa una banca o una finanziaria per concedere o meno un prestito.
Il criterio è il rapporto rata/reddito ? La tipologia di lavoro svolta? La regione di residenza? La cittadinanza? Tutto vero, ma una buona parte delle ragioni che inducono una finanziaria a concedere o meno un prestito è la presenza del nostro nominativo nelle "banche dati" ovvero in quei sistemi di archiviazione di informazioni creditizie che conservano e gestiscono l'andamento dei pagamenti di chiunque richieda un finanziamento (compreso i mutui). In Italia la banca dati che riunisce le richieste/rapporti di credito è gestita dalla CRIF.


Un sistema di informazioni creditizie (SIC) positivo e negativo come quello gestito da CRIF, è un archivio informatico che contiene i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese da parte di banche e società finanziarie.
Il sistema di informazioni creditizie di CRIF si chiama EURISC.
È importante sapere che EURISC:

Non è un archivio di cattivi pagatori o una black list

Più del 95% dei soggetti registrati rimborsa regolarmente i finanziamenti ottenuti, quindi esservi inseriti non significa assolutamente essere un cattivo pagatore.

Non contiene informazioni su cambiali o assegni protestati né informazioni da uffici di pubblicità immobiliare (ex conservatorie)

Le informazioni contenute nel SIC vengono trasmesse a CRIF dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono al Sistema EURISC.

Le stesse banche e società finanziarie possono consultare tali informazioni solo per finalità collegate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi. La consultazione, quindi, può avvenire solo:
  • nel momento in cui la banca o la società finanziaria deve valutare una nuova richiesta di finanziamento;
  • durante il periodo di rimborso di un finanziamento



Di seguito viene riportata l'informativa sul funzionamento delle banche dati tratta dal sito www.crif.it :

                                 
                                                              INFORMATIVA
(ex art. 13 Codice in materia di protezione dei dati personali e art. 5 del codice deontologico per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati)

CRIF S.p.A., con sede in Bologna, via M. Fantin n. 1-3, gestisce, in qualità di Titolare ex art. 28 del D. Lgs. 196/2003, un sistema di informazioni creditizie SIC EURISC (di seguito “SIC EURISC”) di tipo positivo e negativo in cui sono raccolte informazioni che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi, sistema regolato dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, pubblicato sulla G.U. del 23.12.2004 n. 300 ed entrato in vigore il 1° Gennaio 2005.

Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del SIC EURISC riguarda i dati relativi all’interessato che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito nonchè in tale ultimo caso anche i dati relativi al soggetto coobbligato la cui posizione è distinta da quella dell’interessato/debitore principale (di seguito “Dati”). In forza di un contratto o di un accordo con CRIF S.p.A., i partecipanti, quali banche; intermediari finanziari; altri soggetti privati che, nell’esercizio di attività commerciale o professionale, concedono dilazioni di pagamento, (di seguito “Partecipanti”) contribuiscono, su base mensile e in maniere sistematica, tali Dati.

In particolare, le categorie di Dati trattati all’interno del SIC EURISC sono :
• dati anagrafici, codice fiscale, partita iva, denominazione, sede legale; aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto, sono:
• dati relativi alla richiesta/rapporto di credito, descrittivi della tipologia del contratto (es. prestito personale, mutuo ipotecario, carte rateali e a saldo, affidamento revolving, etc.) dell’importo del credito, delle modalità di rimborso e dello stato della richiesta o dell’esecuzione del rapporto (es. finanziamento rinunciato dall’interessato, rifiutato dall’ente, finanziamento accordato, finanziamento estinto, etc.);
• dati di tipo contabile relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all’esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto (es. importo e numero delle rate dei finanziamenti rateali; importo addebitato e/o utilizzato sulla carta di credito; eventuale informazione sullo stato del finanziamento fornita dall’ente partecipante indicativa di un comportamento più o meno rischioso da parte dell’interessato – ad esempio: incaglio nei pagamenti, passaggio a sofferenza, passaggio a perdita, cessione a società di recupero crediti, comportamento fraudolento sulla carta di credito da parte dell’interessato, blocco della carta di credito per morosità da parte dell’interessato, contestazione da parte dell’interessato dell’addebito effettuato dall’ente partecipante sulla carta di credito, etc.).

Il trattamento dei Dati contenuti nel SIC EURISC è effettuato esclusivamente per finalità correlate alla tutela del credito e al contenimento dei relativi rischi e, in particolare, ai fini della valutazione della situazione finanziaria e del merito creditizio degli interessati, o comunque della verifica della loro affidabilità, solvibilità e puntualità nei pagamenti.

I Dati contenuti nel SIC EURISC sono trattati anche mediante l’impiego di tecniche e sistemi di credit scoring che utilizzano diverse tipologie di fattori (a titolo esemplificativo e non esaustivo numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti, etc.) che consentono di ottenere, attraverso l’applicazione di metodi e modelli statistici, risultati espressi in forma di giudizi sintetici, indicatori numerici o punteggi, diretti a fornire una rappresentazione in termini predittivi o probabilistici, del profilo di rischio, affidabilità o puntualità nei pagamenti dell’interessato.

Qualora l’interessato sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di tali Dati, di tipo positivo, presenti nel SIC EURISC, può avvenire solo con il consenso dell’interessato. Il consenso non è invece necessario in caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure in caso di finanziamenti relativi all’attività imprenditoriale o professionale dell’interessato.

Il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie ha fissato i tempi di conservazione delle informazioni creditizie nel sistema.
Di seguito si riporta lo schema riassuntivo:
Richieste di finanziamento 6 mesi, qualora l'istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa
Morosità di due rate o di due mesi poi sanate : 12 mesi dalla regolarizzazione
Ritardi superiori sanati anche su transazione : 24 mesi dalla regolarizzazione
Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati :  36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso)
Rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) :  36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati.
Nei restanti casi, nella prima fase di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date

Essere quindi "censiti" all'interno di questa banca dati come un buon pagatore, ovvero come qualcuno che ha richiesto finanziamenti onorando sempre puntualmente le rate alle date di scadenza prefissate certamente consente di ottenere con molta piu' facilita' un ulteriore prestito. Spesso non essere censiti, ovvero non aver mai avuto un finanziamento perchè non se ne è avuto mai bisogno, è un ostacolo alla concessione di un prestito. Infatti chi ci valuta non è in grado di risconoscere in noi uno "storico" sul quale basarsi, uno storico che attribuisca o meno affidabilita' alla nostra persona.

Prestito personale o prestito finalizzato?


Oggi cercheremo di capire quali sono le differenze fra il concetto di prestito personale e quello di prestito finalizzato e vedremo anche quali sono le differenze in termini di tasso di interesse.

Il prestito finalizzato, come indica il termine stesso, è finalizzato all'acquisto di beni (raramente di servizi) presso esercizi commerciali convenzionati con una o più finanziarie. Ad esempio, se mi reco presso un rivenditore di autoveicoli e decido di acquistarne uno avrò la possibilità di richiedere il finanziamento presso l'esercizio commerciale fornendo a quest'ultimo tutta la documentazione necessaria all'ottenimento della somma di denaro necessaria all'acquisto del bene prescelto.
Il commerciante non farà altro che raccogliere la documentazione ed inviarla alla finanziaria indicando il bene oggetto dell'acquisto. In caso di approvazione della pratica di finanziamento la somma di denaro verrà erogata dalla finanziaria direttamente al commerciante che a sua volta provvederà alla consegna del bene prescelto.

Il prestito personale, anche qui il termine stesso ne indica le peculiarità, viene concesso dalla banca o dalla finanziaria direttamente al cliente senza l'intermediazione di alcun venditore di beni. Ad esempio, se decidiamo di acquistare un auto dopo averla scelta dal nostro rivenditore di fiducia possiamo recarci presso la sede della finanziaria a richiedere il prestito che, qualora concesso, verrà erogato direttamente sul nostro conto corrente. A quel punto avremo la possibilità di recarci a concludere l'acquisto o potremmo anche decidere di trattenere la somma per scopi diversi.
Nel prestito personale non vi è alcun obbligo di acquisto di beni da parte del cliente, la somma viene erogata a quest'ultimo  "personalmente". Il cliente finale ha piena facoltà di decidere su come utilizzare il denaro.

E' evidente dunque la differenza fra i due prodotti. Nel prestito finalizzato vi è l'intermediazione, spesso retribuita, di un commerciante che ci propone un finanziamento della finanziaria X piuttosto di quella Y forse anche per un suo tornaconto economico, nel prestito personale non vi è alcun tipo di intermediazione.
In teoria, quindi, i tassi di interesse del prestito finalizzato dovrebbero essere più alti di quelli del prestito personale in quanto vi è da retribuire il commerciante, ma nella realtà' non è così!
Se acquisto un auto di 10 mila euro da un concessionario oggi ho la possibilità di essere finanziato ad un tasso che oscilla fra il 4% ed il 7% , se invece sottoscrivo un prestito personale oggi ho la possibilità di essere finanziato ad un tasso che oscilla fra il 9% ed il 15%.  Questo perché il prestito finalizzato è essenza stessa del cosiddetto "credito al consumo", ovvero di quel meccanismo che consente di farci acquistare beni mantenendo quindi "viva" l'economia. Il prestito personale invece, per assurdo, potrei anche sottoscriverlo per andare a giocare i soldi al lotto o alle scommesse.....



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