Si parla di cessione del quinto in quanto l’importo della rata di rimborso non può normalmente eccedere la quinta parte dello stipendio netto mensile.
In talune situazioni, allo scopo di aumentare la somma erogata, è tuttavia possibile arrivare ad una rata massima pari a due quinti dello stipendio; per far ciò è necessario sottoscrivere oltre che al contratto di cessione del quinto, anche un contratto di delega del pagamento, che impegna l’altro quinto dello stipendio.
Questa tipologia di finanziamento può essere richiesta da
- dipendenti pubblici o statali;
- dipendenti privati;
- pensionati.
Nel caso di lavoratori dipendenti il contratto deve essere a tempo indeterminato ed esiste inoltre un’anzianità lavorativa minima, che varia a seconda della compagnia assicurativa che fornisce la polizza e che generalmete è di qualche mese.
Di norma anche l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni criteri di ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore ad un minimo stabilito, etc.), valutati in sede di delibera della richiesta.
Di norma anche l’azienda presso cui il richiedente lavora deve soddisfare alcuni criteri di ammissibilità (ad es. un numero minimo di dipendenti, un capitale sociale superiore ad un minimo stabilito, etc.), valutati in sede di delibera della richiesta.
La particolare struttura di questo tipo di finanziamento non prevede che il richiedente presenti delle garanzie reali; tuttavia l’operazione trova una qualche forma di garanzia nel TFR maturato dal dipendente o nella pensione spettante al pensionato che hanno una funzione di tutela per il finanziatore di fronte al rischio di perdita del lavoro, di infortunio oppure del rischio vita.
E’ prevista inoltre la sottoscrizione obbligatoria di un’assicurazione rischio vita e/o rischio impiego che garantisca, in caso di mancato pagamento, la copertura dell’importo ancora dovuto eventualmente eccedente il TFR cumulato.
Il costo relativo alle coperture assicurative viene trattenuto direttamente dall’Istituto finanziatore, il quale erogherà al richiedente un importo al netto dei suddetti costi.
La normativa di riferimento, al fine di salvaguardare le garanzie, prevede che il debitore, non possa chiedere anticipi sul trattamento di fine rapporto (TFR) per l'intera durata del finanziamento.
Il costo relativo alle coperture assicurative viene trattenuto direttamente dall’Istituto finanziatore, il quale erogherà al richiedente un importo al netto dei suddetti costi.
La normativa di riferimento, al fine di salvaguardare le garanzie, prevede che il debitore, non possa chiedere anticipi sul trattamento di fine rapporto (TFR) per l'intera durata del finanziamento.
Uno dei vantaggi principali della cessione del quinto sta nel fatto che trattandosi di un’operazione di credito in qualche modo garantita, lascia all’Istituto finanziatore parecchia flessibilità nella valutazione delle richieste. Una volta garantito il rispetto dei requisiti di ammissibilità, tanto del richiedente quanto dell’azienda per cui lavora (nel caso di lavoratori dipendenti), la probabilità di vedersi accordare il prestito è infatti piuttosto alta.
Le garanzie, unitamente all’automaticità dei pagamenti, rendono l’operazione abbastanza sicura per il finanziatore, che di conseguenza potrà concedere finanziamenti anche a persone con una storia creditizia non perfetta a causa della quale difficilmente avrebbero accesso a forme alternative di finanziamento (come i prestiti personali).
Un secondo vantaggio deriva dal fatto che l’importo massimo del finanziamento è connesso sia al livello di retribuzione che all’anzianità lavorativa del richiedente, cosa che consente in taluni casi di finanziare importi considerevoli.
- il tasso di interesse praticato;
- ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi i maggiori oneri in caso di mora;
- l’ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il tasso annuo effettivo globale (TAEG);
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG;
- le eventuali garanzie richieste;
- le coperture assicurative.
Il richiedente deve in ogni caso fornire, oltre ai propri dati anagrafici e personali, alcuni allegati che consentano di definire la sua posizione lavorativa (o pensionistica) e reddituale:
- il certificato di stipendio (solo nel caso di lavoratori dipendenti), fornito dall’amministrazione della propria azienda o ente: riporta la data di assunzione, la retribuzione lorda e netta (annua e mensile), il TFR maturato, le eventuali trattenute o pignoramenti già presenti sullo stipendio;
- l’ultima busta paga (o il cedolino pensione nel caso di richiedenti pensionati);
- il benestare dell’azienda, che si impegna ad effettuare puntualmente i pagamenti (richiesto direttamente dall’Istituto finanziatore al tuo datore di lavoro, attraverso la notifica del contratto di finanziamento).
Nel caso di ritardo nel pagamento anche di una sola rata, attribuibile a qualsiasi causa, saranno dovuti sull’importo non pagato gli interessi di mora convenuti nel contratto.
Qualora si verifichino la cessazione del rapporto di lavoro, o la sospensione o riduzione dello stipendio (così come nel caso di ritardato pagamento), l’Istituto finanziatore potrà considerare risolto il contratto, questo indipendentemente dalla stipulazione della prevista polizza assicurativa.
In conseguenza della risoluzione, l’assicurazione si avvale della garanzia sul TFR ed in caso di eccedenze, il cliente è tenuto a rimborsare il debito residuo.
L'ammontare massimo del prestito dipende direttamente da:
- anni di anzianità lavorativa;
- TFR cumulato;
- importo della retribuzione o della pensione mensile.
Inoltre, poiché il rimborso mensile deve essere inferiore alla quinta parte dello stipendio, quanto maggiore sarà la retribuzione o la pensione riscossa, tanto maggiore sarà la rata mensile sostenibile, altro fattore che rende possibile l’erogazione di somme più elevate.
La normativa pone limiti precisi sull’importo del rimborso mensile: in particolare la rata non deve superare il quinto della retribuzione netta mensile.In alcuni casi gli istituti finanziari consentono di oltrepassare tale quota, purché sia conferita dal cedente apposita delega al finanziatore per la riscossione di somme anche in esubero al tetto consentito; in ogni caso ti consigliamo di valutare con attenzione la tua reale capacità di sostenere una certa rata mensile, al fine di non divenire insolvente nei confronti del finanziatore.
Ricordati: la normativa prevede che tu dia immediata comunicazione all’ente finanziatore di un’eventuale diminuzione della tua retribuzione.
In presenza di più offerte di finanziamento, di pari importo e durata, è bene valutare l’esborso effettivo che si dovrà sostenere, senza limitarsi alla valutazione della sola rata mensile. Tuttavia non sempre si tratta di un’operazione semplice, in quanto le voci di spesa di questa tipologia di finanziamento sono numerose (somma erogata, interessi, spese iniziali, spese assicurative, eventuali commissioni bancarie) e non facilmente integrabili in una misura di costo unica.
In generale gli elementi che è opportuno esaminare prima di sottoscrivere un contratto di cessione del quinto sono:
- TAN (Tasso Annuo Nominale)
Il TAN rappresenta il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dagli Istituti finanziari all’importo lordo del finanziamento. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall’importo del finanziamento lordo (dato da: rata x durata), l’ammontare del finanziamento netto.
Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori quali le eventuali provvigioni da riconoscere ad intermediari, le spese iniziali e le imposte e dunque non rappresenta una stima completa del costo totale del finanziamento. - Spese di istruttoria
Le spese di istruttoria sono una voce di costo che l’Istituto finanziatore pone a carico del richiedente per la copertura dei costi di valutazione e gestione della domanda di finanziamento. Nella Cessione de Quinto vengono di norma corrisposte in un’unica soluzione, al momento dell’erogazione del finanziamento (l’importo erogato è al netto di queste spese). - Spese assicurative
Anche i costi per la sottoscrizione obbligatoria dell’assicurazione (vedi Garanzie e coperture assicurative) vengono corrisposti attraverso una trattenuta dall’importo netto erogato. - Commissioni bancarie
Un’altra voce di costo che alcuni Istituti pongono a carico del richiedente sono le cosiddette commissioni bancarie; anch’esse concorrono a determinare l’importo netto erogato. - TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)
Una misura del costo totale del finanziamento, utile nel confronto di più offerte di credito è rappresentata dal TAEG.
Si tratta di una misura, espressa in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento.
Il TAEG, come previsto dall’ordinamento comunitario europeo e dalla legge italiana, è il tasso di interesse al quale i flussi di erogazione verso il cliente (al netto delle spese) eguagliano i flussi di rimborso.
Diversamente dal TAN, il TAEG è comprensivo di oneri accessori quali spese di istruttoria e commissioni bancarie, che sono a carico del cliente.
Tuttavia, per la cessione del quinto, la legge prevede che le spese assicurative possano essere discrezionalmente escluse dal calcolo del TAEG ed in genere così fanno gli Istituti.
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